Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7595 del 01/04/2011 (Rv. 617345 - 01)
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Competenza per territorio - Criterio del "forum rei sitae" - Applicabilità - Domanda rivolta verso la p.a. - Foro erariale - Esclusione.
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La competenza territoriale rispetto alla domanda di affrancazione del fondo enfiteutico proposta nei confronti di una P.A. deve essere radicata con riferimento esclusivo al luogo di ubicazione del fondo, non essendo applicabile il criterio del foro erariale, giacché l'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 607 stabilisce espressamente che detta domanda, qualunque ne sia il valore, è da proporre al giudice competente per territorio ai sensi dell'art. 21 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)