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Sez. 3, Sentenza n. 3637 del 03/05/1990 (Rv. 466965 - 01)

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE - PROCEDIMENTO EX LEGGE N. 607 DEL 1966 - FASI - NECESSARIA ED EVENTUALE - COGNIZIONE SOMMARIA DI COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE - PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DI DETTA FASE - NATURA DI ORDINANZA - OPPOSIZIONE DELL'INTERESSATO AL PROVVEDIMENTO PRETORILE - COGNIZIONE PIENA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA DEL TRIBUNALE - PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DI DETTA FASE - NATURA DI SENTENZA.*
Stato
decisa il 1990-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466965-01

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE - PROCEDIMENTO EX LEGGE N. 607 DEL 1966 - FASI - NECESSARIA ED EVENTUALE - COGNIZIONE SOMMARIA DI COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE - PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DI DETTA FASE - NATURA DI ORDINANZA - OPPOSIZIONE DELL'INTERESSATO AL PROVVEDIMENTO PRETORILE - COGNIZIONE PIENA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA DEL TRIBUNALE - PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DI DETTA FASE - NATURA DI SENTENZA.*

Per la procedura di affrancazione delle enfiteusi e delle prestazioni fondiarie perpetue la legge 22 luglio 1966 n. 607, applicabile anche all'ipotesi di riscatto prevista dal decimo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, recante "Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice", prevede due distinte fasi di giudizio: la prima, a carattere sommario, rimessa alla Competenza funzionale del pretore, è destinata a concludersi con un provvedimento che ha natura di ordinanza e che diviene definitivo solo se non opposto; la seconda, che è eventuale (avendo luogo ove le parti interessate propongano opposizione avverso il provvedimento pretorile) è affidata alla Sezione specializzata agraria del tribunale e viene decisa con sentenza, sia nel caso in cui l'ordinanza del pretore contenga una deliberazione di merito (di accoglimento o di rigetto dell'istanza di affrancazione ovvero di riscatto) sia che si esaurisca in una pronuncia di carattere meramente processuale di non luogo a provvedere per ragioni di diritto o di Competenza, giacché anche in quest'ultimo caso il provvedimento del pretore ha pur sempre carattere interlocutorio e non definitivo, di ordinanza, che pone termine ed esaurisce la fase sommaria della procedura, passibile di impugnazione (ex art. 5, comma quinto, della legge n. 607 del 1966) davanti alla Sezione specializzata agraria del tribunale in Sede di cognizione piena, per il riesame della questione (sostanziale e processuale) già risolta in via di semplice delibazione. (V 7505/86, mass n 449546; (V 1359/86, mass n 444780; (V 5379/81, mass n 416090; (V 2929/72, mass n 360666).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)