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Sez. 2, Sentenza n. 4398 del 17/05/1997 (Rv. 504462 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Azienda commerciale esercitata in contitolarità fra il "de cujus" ed il convenuto - Quota di spettanza dell'erede - Liquidazione in danaro - Credito di valore - determinazione - Momento rilevante.
Stato
decisa il 1997-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504462-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

Il credito dell'erede che agisce in petizione di eredità per ottenere la liquidazione in danaro della quota di sua spettanza su un'azienda commerciale della quale il "de cujus" era contitolare con il convenuto, è assimilabile a quello per i conguagli nell'ipotesi di divisione con assegnazione di un bene non comodamente divisibile, ad uno solo dei coeredi, sicché l'apertura della successione ai fini della determinazione della quota spettante all'erede del contitolare defunto deve essere considerata nella sua entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione della quota in danaro, vertendosi in tema di credito di valore da commisurare all'entità economica attuale, tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta, con la conseguenza che il giudice deve procedere d'ufficio all'adeguamento senza bisogno di apposita richiesta della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)