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Sez. 1, Sentenza n. 1069 del 04/12/2025 Cc. (dep. 13/01/2026) Rv. 289190-02

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione di bene immobile - Immobile confiscato intestato a terzi in virtù di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Effetto traslativo subordinato al pagamento del saldo prezzo - Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati - Esercizio dei poteri ex art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011 - Doverosità - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289190-02

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati, divenuta titolare, in seguito a confisca definitiva, di un bene immobile intestato a terzi in virtù di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., con effetto traslativo subordinato al pagamento del saldo prezzo, è tenuta ad esercitare le facoltà previste dall'art. 56 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per la risoluzione dei rapporti pendenti, scegliendo se subentrare nel contratto e trasferire il bene dietro pagamento del saldo, ovvero risolverlo e consolidare gli effetti

della confisca. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esercizio dei poteri conferiti ex art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011 all'amministratore giudiziario, con la confisca definitiva spettano all'Agenzia nazionale, che li esercita senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria).

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 38 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)