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Sez. 1, Sentenza n. 2552 del 05/12/1970 (Rv. 348887 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI ENUNCIATI IN SENTENZA - TASSABILITA DELL'ATTO ENUNCIATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348887-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI ENUNCIATI IN SENTENZA - TASSABILITA DELL'ATTO ENUNCIATO - CONDIZIONI.*

L'art 72 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269), secondo cui 'quando le sentenze pronunciano su domande che si basano su convenzioni non ridotte per iscritto o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati, si applica, oltre all'imposta dovuta sulla sentenza, anche l'imposta alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura, se fosse stata precedentemente registratà, impone al giudice anzitutto di verificare se la convenzione fosse soggetta ad imposta nel momento originario della sua stipulazione in caso negativo, manca il presupposto dell'ulteriore imposizione.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)