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Sez. 1, Sentenza n. 2308 del 05/02/2016 (Rv. 638478 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - CONCESSIONE | Concessione di sola costruzione - Disciplina anteriore alla l. n. 109 del 1994 - Caratteristiche - Attività del concessionario - Contenuto.
Stato
decisa il 2016-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638478-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - CONCESSIONE

Alla stregua della disciplina anteriore alla l. n. 109 del 1994, la concessione di sola costruzione non solo obbliga il concessionario a compiere l'opera pubblica (cioè a svolgere la semplice attività materiale di sua costruzione, come nell'appalto), ma lo investe di poteri e facoltà proprie dell'ente concedente, quali, ad esempio, la progettazione dell'opera o dei lavori, la direzione degli stessi, la sorveglianza, la scelta degli appaltatori, sicché al medesimo competono, insieme alla realizzazione dell'opera, tutte indistintamente le fasi dei lavori pubblici commissionati, ivi incluse le attività tecniche e/o amministrative preparatorie o connesse o comunque accessorie.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)