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Sez. 3, Sentenza n. 1996 del 21/07/1962 (Rv. 253132 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA IN GENERE - QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA DOMANDA ED AL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO.*
Stato
decisa il 1962-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253132-01

COMPETENZA CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA IN GENERE - QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA DOMANDA ED AL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO.*

L'indagine diretta alla Determinazione della Competenza territoriale deve essere condotta con esclusivo riferimento alla domanda nei termini in cui la stessa e stata proposta al giudice, prescindendo del tutto dalla suo fondatezza. La Competenza deve essere stabilita in base al rapporto sostanziale dedotto, cosi come appare attraverso gli elementi di fatto esposti e la correlativa qualificazione giuridica assunta dalla parte, anche se la stessa esistenza e la natura del vincolo dedotto siano contestate dall'altra parte, essendo inibito al giudice di fondare il proprio giudizio sulla Competenza su un diverso rapporto che egli ritenga sussistente in esito alla indagine da esso condotta, alla stregua delle risultanze probatorie acquisite al processo, circa l'esistenza e la natura giuridica dei rapporti realmente intercorsi tra le parti. (Conf 676/61, 621/58, 2160/56, 291/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)