Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 22 marzo 1961, cause riunite C-42/59 e C-49/59
Epigrafe
Nelle cause riunite
Société nouvelle des usines de Pontlieue — Aciéries du Tempie (S.N.U.P.A.T.),
società anonima con sede in Billancourt (Seine),
con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Georges Margue, 6, rue Alphonse München,
ricorrente,
rappresentata dal suo Amministratore-Direttore Generale, Signor Eugène de Seze,
assistito dall'avv. Jean De Richemont, del Foro di Parigi,
contro
l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio
con domicilio eletto nei suoi uffici, place de Metz 2, Lussemburgo.
convenuta,
rappresentata del suo consulente giuridico, dr. Italo Telchini, in qualità d'agente,
assistito dall'avv. Jean Coutard, patrocinante presso il Consiglio di Stato francese
con l'intervento adesivo di :
1) Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V.,
società anonima con sede in Velsen (Paesi Basi),
con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, avenue Guillaume 27,
rappresentata dal suo Direttore, prof. J. F. ten Doesschate,
assistito dagli avv. Christiaan Pieter Kalff, del Foro di Amster dam, e Josse Mertens de Wilmars, del Foro di Anversa,
2) Breda Siderurgica S.p.A.
società per azioni con sede in Milano,
con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il dr. Guido Rietti, Boulevard Roosevelt 15,
rappresentata dal suo Amministratore-Direttore Generale, Signor Guido Rebua,
assistito dall'avv. Cesare Grassetti, del Foro di Milano e patrocinante presso la Corte di Cassazione italiana, professore nell'Università di Milano,
cause aventi per oggetto
l'annullamento della lettera in data 7 agosto 1959 della Divisione del Mercato dell'Alta Autorità con la quale si è rifiutato di ammettere che la ricorrente avesse diritto al risarcimento dei danni in conseguenza della asserita «faute de service» che l'Alta Autorità avrebbe commesso concedendo a determinate imprese delle «deroghe» in materia di perequazione del rottame (causa 42-59) ;
l'annullamento del silenzio-rifiuto dell'Alta Autorità circa le richieste della ricorrente dirette ad ottenere la revoca di tutte le «deroghe» concesse o tollerate dall'Alta Autorità in materia di perequazione del rottame, la determinazione di una nuova aliquota di perequazione ed infine la comunicazione di detta aliquota alla ricorrente, unitamente a tutti gli elementi atti a consentirle un effettivo controllo sulle modalità di determinazione dei contributi di perequazione (causa 49-59) ;
LA CORTE
composta dai signori
A. M. Donner, Presidente,
Ch. L. Hammes e N. Catalano, Presidenti di Sezióne.
O. Riese (giudice relatore), L. Delvaux, J. Rueff e R. Rossi, giudici,
Avvocato generale : M. Lagrange,
Cancelliere : H. J. Eversen, Cancelliere aggiunto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente causa si possono così riassumere :
paragrafo 2
1. Con una serie di decisioni successive l'Alta Autorità aveva posto in essere un sistema di perequazione per il rottame importato, il quale implicava il versamento di contributi da parte delle imprese siderurgiche della C.E.C.A. in ragione del rispettivo consumo di «rottame d'acquisto», mentre le «cadute propri» delle stesse imprese rimanevano esenti. La ricorrente, unita alla Régie Nationale des Usines Renault da vincoli molto stretti, soprattutto di natura finanziaria ed economica, ritenne che il rottame da questa fornitole andasse equiparato alle cadute proprie e, di conseguenza, fosse esente dalla perequazione. Essa sostenne inutilmente questa tesi davanti all'Alta Autorità; la Corte, nella sentenza pronunziata nelle cause riunite 32 e 33-58 (Racc., vol. V, p. 271 e segg.), convalidò la tesi dell'Alta Autorità secondo la quale il rottame detto di gruppo dev'essere considerato come rottame d'acquisto.
2. D'altra parte, i Consigli rispettivi dell'Office Commun des Consommateurs de Ferrailles (di seguito denominato «O.C.C.F.») e della Caisse de Péréquation des Ferrailles Importées (di seguito denominata la «Cassa») avevano deciso di considerare come risorse proprie il rottame consegnato alle attuali intervenienti da determinate altre società con le quali esse sono integrate localmente. Dette decisioni furono adottate il 6 luglio ed il 14 settembre 1956, per quanto riguarda la Breda, ed il 13 e 14 dicembre 1956 per quanto riguarda la Hoogovens; tuttavia il rappresentante dell'Alta Autorità presso l'O.C.C.F. formulò delle riserve a tale proposito.
Con lettera del 18 dicembre 1957, diretta all'O.C.C.F. e pubblicata nella G. U. del 1o febbraio 1958, l'Alta Autorità scioglieva dette riserve «in ragione del carattere eccezionale delle situazioni in questione». Con lettera del 17 aprile 1958, diretta all'O.C.C.F. e pubblicata nella G. U. del 13 maggio 1958, essa precisò le circostanze che avevano giustificato la concessione delle esenzioni in parola, cioè il fatto che le attuali intervenienti formavano con determinati loro fornitori di rottame, rispettivamente a Sesto S. Giovanni (Milano) e ad IJmuiden, «un complesso industriale indiviso» ; essa aggiungeva che qualunque altra impresa la quale si trovasse nella stessa situazione di «integrazione locale» avrebbe avuto del pari diritto di fruire dell'esenzione.
3. La ricorrente, debitrice, secondo la Cassa, di contributi di perequazione per $ 228.430,75 ritenne che i criteri seguiti nel calcolare detti contributi fossero invalidi. Infatti, la somma sarebbe stata meno elevata qualora non fossero state concesse esenzioni alle attuali ricorrenti; orbene, secondo la ricorrente dette esenzioni erano irregolari in quanto implicitamente riprovate dalla sentenza 32 e 33-58. Di conseguenza, sempre secondo la ricorrente, l'Alta Autorità sarebbe stata obbligata a revocare le esenzioni, cosa alla quale essa era del resto autorizzata dalla decisione 13-58 del 24 luglio 1958, la quale prevedeva la revoca, ove fosse necessario, di tutte le delibere dell'O.C.C.F. e della Cassa.
Pertanto la ricorrente, con lettere del 29 e del 30 luglio 1959, chiese all'Alta Autorità
a) di revocare con effetto retroattivo tutte le decisioni di «deroga», espresse o implicite, concesse ad altre imprese;
b) di fissare la nuova aliquota dei contributi, tenendo conto della revoca di dette decisioni e «della modifica dell'imponibile dei. contributi risultante dalla sentenza della Corte», e di comunicare detta aliquota alla ricorrente;
c) di ammettere il principio che la ricorrente aveva diritto al risarcimento dei danni provocati dalle «misure discriminatorie» adottate dagli uffici dell'Alta Autorità, le quali costituivano, secondo la ricorrente, una «faute de service» ; essa propose di determinare detto risarcimento «a titolo provvisionale in un franco, mentre l'ammontare definitivo avrebbe dovuto essere stabilito mediante perizia».
4. Con lettera del 7 agosto 1959, il direttore della Divisione del Mercato dell'Alta Autorità rispondeva a dette lettere :
a) che l'esatta portata delle sentenze in parola come pure le loro ripercussioni sui contributi di perequazione «sarebbero state esaminate dagli uffici dell'Alta Autorità» la quale avrebbe adottato «opportuni provvediment» in base alle informazioni chieste il 6 agosto 1959 alla ricorrente ed a numerose altre imprese;
b) che la «Divisione del Mercato» riteneva «del tutto infondata» la richiesta di risarcimento per «faute de service».
paragrafo 3
Il «recours pour excès de pouvoir» depositato in Cancelleria il 7 settembre 1959 (causa 42-59) è diretto appunto contro questo rigetto della richiesta di risarcimento.
paragrafo 4
Inoltre, la ricorrente impugna, mediànte ricorso per carenza di data 28 ottobre 1959 e depositato in Cancelleria il 31 ottobre 1959 (causa 49-59), il silenzio-rifiuto della convenuta circa le sue richieste contenute nelle lettere del 29 e del 30 luglio 1959 e menzionate più sopra al punto 3, lett. a e b.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti › 1) Causa 42-59, parti principali
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo la ricorrente ha chiesto alla Corte di :
paragrafo 2
«Annullare perchè illegittima, con tutte le conseguenze di legge, la decisione individuale del 7 agosto 1959 con cui l'Alta Autorità ha respinto la richiesta della ricorrente stessa pel risarcimento del danno da lei subito a seguito delle deroghe espresse od implicite in materia di contributi di perequazione, basate su un'interpretazione estensiva del concetto di rottame di risorse proprie. Dare atto alla società ricorrente che essa si riserva di proporre contro l'Alta Autorità un nuovo ricorso di danni per illecito amministrativo, a risarcimento di quelli ad essa conseguiti dalle deroghe sovrammenzionate.
Porre le spese di causa a carico dell'Alta Autorità».
paragrafo 3
Nella replica la ricorrente ha chiesto alla Corte di :
paragrafo 4
«Dare atto alla ricorrente che essa si rimette al prudente apprezzamento della Corte per quanto concerne gli argomenti svolti dall'Alta Autorità ed in ispecie la questione se la lettera del 7 agosto 1959 costituisca o meno una decisione individuale.
In caso affermativo, accogliere il ricorso.
Dare atto alla ricorrente che essa mantiene la sua riserva di proporre contro l'Alta Autorità un ricorso “de pleine juridiction en dommages-intérêts” per “aute de servic” a riparazione del danno subito a seguito delle sopra menzionate esenzioni.
Darle del pari atto che essa ha l'intenzione di chiedere la riunione di questa nuova causa a quella attualmente pendente davanti alla Corte e registrata in Cancelleria col numero 42-59.
Porre le spese e gli onorari di causa a carico dell'Alta Autorità».
paragrafo 5
Nel controricorso la convenuta ha chiesto alla Corte di :
paragrafo 6
«Dichiarare irricevibile, e in subordine respingere perchè infondato, il ricorso della S.N.U.P.A.T. e condannare la stessa alle spese ed onoràri di causa».
paragrafo 7
Nella controreplica essa ha tenuto ferme le conclusioni precedentemente formulate.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti › 2) Causa 49-59, parti principali
paragrafo 1
La ricorrente ha chiesto alla Corte di :
paragrafo 2
«Annullare, in quanto viziato da violazione del Trattato e da sviamento di potere, con tutte le conseguenze di legge, il silenzio rifiuto dell'Alta Autorità relativamente alla domanda rivoltale dalla ricorrente di revocare, con effetto dalla data in cui sono state implicitamente od esplicitamente concesse od anche soltanto tollerate, le deroghe al contributo di perequazione a favore di altre imprese ed altresì, in relazione a tali derpghe ed alle modifiche del contributo quali risultano dalla predetta sentenza della Corte, di fissare un nuovo contributo di perequazione dandone comunicazione alla ricorrente unitamente a tutti gli elementi che consentano di controllarne normalmente la commisurazione;
Porre le spese e gli onorari di causa a carico dell'Alta Autorità».
paragrafo 3
La convenuta ha chiesto alla Corte di :
paragrafo 4
«a) dichiarare irricevibile il ricorso per carenza nei limiti in cui viene chiesto l'annullamento del rifiuto di fissare la nuova aliquota dei contributi e di comunicare alla S.N.U.P.A.T. tutti gli elementi atti a consentirle di controllare detto ammontare;
«b) respingere perchè infondato il ricorso per carenza introdotto dalla S.N.U.P.A.T.
Con tutte le conseguenze di legge, in ispecie per quanto concerne le spese e gli onorari».
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti › 3) Cause 42 e 49-59, parti intervenienti
paragrafo 1
L'interveniente Hoogovens ha chiesto alla Corte di :
paragrafo 2
«1o dichiarare irricevibili le domande della ricorrente nelle cause riunite 42-59 e 49-59,
2o in subordine, respingere i due menzionati ricorsi perchè infondati.
Con tutte le conseguenze di legge, in ispecie per quanto concerne le spese e gli onorari».
paragrafo 3
L'interveniente Breda Siderurgica ha concluso nello stesso senso.
paragrafo 4
La ricorrente ha concluso per il rigetto delle due istanze di intervento perchè infondate, con la condanna delle intervenienti a tutte le spese.
paragrafo 5
La convenuta ha mantenuto ferme le conclusioni formulate nei confronti della ricorrente.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › SULLA RICEVIBILITÀ,
paragrafo 1
La convenuta ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per due motivi :
paragrafo 2
a) La lettera impugnata non costituirebbe una decisione dell'Alta Autorità: essa porta la firma del direttore della Divisione del Mercato, il quale avrebbe agito in tale sua qualità, non già in nome e per delega dell'Alta Autorità; inoltre il suo contenuto non soddisferebbe le condizioni che, secondo la giurisprudenza della Corte, sono richieste perchè un atto abbia natura di decisione.
b) La lettera della ricorrente in data 29 luglio 1959 e la risposta della Divisione del Mercato in data 7 agosto 1959 mostrerebbero che la lite verte unicamente sull'esistenza di una «faute de service». Orbene, un'azione di danni per «faute de service», sarebbe ammissibile soltanto in virtù dell'art. 40 del Trattato, non già in virtù dell'art. 33, il quale riguarda l'annullamento dei provvedimenti dell'Alta Autorità.
paragrafo 3
Le intervenienti hanno svolto all'incirca gli stessi argomenti.
paragrafo 4
La ricorrente, nella replica, si rimette al prudente apprezzamento della Corte per quanto riguarda detti argomenti ed in ispecie il punto se la lettera del 7 agosto 1959 costituisca o meno una decisione individuale. Essa dichiara di riservarsi il diritto di presentare fra breve un «recours de pleine juridiction en dommages-intérèts» contro l'Alta Autorità, per «faute de service», e manifesta sin d'ora l'intenzione di chiedere alla Corte la riunione di questo ricorso con la causa 42-59.
paragrafo 5
La convenuta, nella replica e nelle osservazioni relative alle memorie integrative delle intervenienti, rileva che la ricorrente ha implicitamente ammesso la fondatezza delle eccezioni d'irricevibilità che le sono state opposte, il che viene pur messo in rilievo dall'interveniente Breda Siderurgica.
paragrafo 6
La convenuta, pur rimettendosi su questo punto al prudente apprezzamento della Corte, afferma che le conclusioni della ricorrente dirette a che «le venga dato atto che essa si riserva di presentare fra breve alla Corte un terzo ricorso» sono del tutto inconferenti e perciò inammissibili. La convenuta si oppone del pari alla riunione del futuro ricorso con la presente causa.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › NEL MERITO
paragrafo 1
a) La ricorrente sostiene che la «decision» impugnata è invalida per mancanza di motivazione. Essa infatti si limiterebbe a dichiarare che l'Alta Autorità ritiene del tutto priva di fondamento la richiesta di risarcimento per «faute de service». Ciò non sarebbe sufficiente a precisare gli elementi essenziali degli accertamenti di fatto dai quali discende la giustificazione legale del provvedimento.
La convenuta pone in rilievo che la lettera di un funzionario il quale non agisca per delega dell'Alta Autorità non ha bisogno di motivazione, dato che non è una decisione (v. supra sulla ricevibilità).
b) Secondo la ricorrente, la sentenza della Corte nelle cause riunite 32 e 33-58 mostrerebbe che l'esenzione del «rottame di gruppo» è contraria al Trattato e che l'esenzione motivata dal vincolo geografico essenzialmente contingente della «integrazione locale» va del pari riprovata. Così, il comportamento dell'Alta Autorità, in quanto essa concede o tollera delle deroghe all'obbligo di versare i contributi di perequazione, sarebbe contrario al Trattato ed avrebbe conseguenze discriminatorie da questo vietate. Questo atteggiamento dell'Alta Autorità, il quale deriverebbe da un'errata valutazione giuridica, costituirebbe una «faute lourde» e si risolverebbe in uno sviamento di potere. Detta «faute de service» avrebbe recato danno alla ricorrente in quanto avrebbe aumentato in misura rilevante le differenze fra i costi di produzione.
La convenuta afferma in primo luogo che, quand'anche nella specie fosse stato commesso un illecito — il che non è dimostrato — questo illecito non potrebbe essere considerato alla stregua di una «faute de service», dato che un eventuale errore d'interpretazione del concetto di risorse proprie sarebbe per lo meno scusabile in considerazione delle difficoltà della materia. Per quanto riguarda lo sviamento di potere, nessuna prova sarebbe stata fornita.
Per quanto concerne il preteso danno, non ne sarebbe stata dimostrata nè la sussistenza, nè l'entità. La mancanza di qualunque prova di un effettivo danno può avere come sola conseguenza il rigetto del ricorso in sede di esame del merito.
L'interveniente Hoogovens assume in primo luogo che la «faute de service» non sussiste, dato che il rifiuto dell'Alta Autorità di revocare le esenzioni non sarebbe viziato da illegittimità o da sviamento di potere.
L'interveniente Breda Siderurgica non si pronunzia sul merito della causa 42-59.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2) Causa 49-59 › SULLA RICEVIBILITÀ › A — Eccezioni opposte dalla convenuta
paragrafo 1
La convenuta ha svolto i seguenti argomenti :
paragrafo 2
a) Per quanto concerne la questione se vi sia carenza dell'Alta Autorità circa la previa richiesta della ricorrente di revocare le esenzioni, la convenuta si rimette al prudente apprezzamento della Corte. Essa ammette che, secondo la giurisprudenza della Corte, una lettera nella quale si dichiari che una questione è stata posta allo studio non interrompe il termine contemplato nell'art. 35 del Trattato. C.E.C.A.
b) Quanto alla previa richiesta della ricorrente perchè fosse fissata la nuova aliquota dei contributi e le fossero forniti tutti gli elementi atti a consentirle le normali verifiche in proposito, fin dalla pronunzia della sentenza 32 e 33-58 si sarebbe dato inizio alle pratiche necessarie per applicarne i principi e stabilire in conformità la nuova aliquota; non vi sarebbe perciò alcuna carenza. Se ciò non bastasse, la carenza non sarebbe stata possibile, dal momento che gli uffici dell'Alta Autorità devono disporre di un ragionevole lasso di tempo per portare a termine dette pratiche, il che sarà possibile soltanto quando avranno ottenuto tutte le informazioni occorrenti. Al momento opportuno l'Alta Autorità adotterà una decisione motivata; essa tuttavia rifiuterebbe di farsi mettere sotto tutela da un'impresa. Questa pretesa della ricorrente sarebbe quindi inammissibile.
paragrafo 3
La ricorrente ribatte come segue :
paragrafo 4
Sul punto a) : Nella sentenza 42-58 (SAFE c. Alta Autorità), la Corte avrebbe affermato che il ricorso per carenza è ricevibile qualora, entro il termine prescritto, non sia intervenuta alcuna decisione espressa e ciò a prescindere dal fatto che l'Alta Autorità abbia risposto al richiedente «che la questione era stata posta allo studio».
Sul punto b) : La richiesta che l'aliquota dei contributi venga modificata sarebbe la logica conseguenza della richiesta di revoca delle esenzioni e sarebbe inscindibile da essa. Nello stesso istante in cui si ebbe per acquisito il silenzio-rifiuto circa la prima richiesta, si sarebbe dovuta considerare respinta anche la seconda richiesta: per non vedersi opporre la decadenza, la ricorrente avrebbe dovuto presentare il ricorso entro il termine fissato dall'art. 35, 3o comma. Infine, la sentenza 9-56 (Meroni c. Alta Autorità) avrebbe ricordato all'Alta Autorità che gli artt. 5 e 47 del Trattato la obbligano a rendere di pubblica ragione i motivi delle sue azioni ed a pubblicare i dati che possono essere utili agli interessati. La ricorrente chiederebbe unicamente l'applicazione di questi principi; non sarebbe perciò il caso di parlare di «messa sotto tutela».
paragrafo 5
Nella controreplica la convenuta ribatte che i passi citati della sentenza Meroni non hanno nulla a che vedere «con la pretesa della ricorrente di controllare anticipatamente il lavoro degli uffici dell'Alta Autorità fino a quando esso non si sia concretato in una decisione la quale indichi con tutta esattezza alla ricorrente le somme da essa pretese a titolo di contributi di perequazione».
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2) Causa 49-59 › SULLA RICEVIBILITÀ › B — Eccezioni opposte dalle intervenienti
paragrafo 1
L'interveniente Hoogovens riprende alcune eccezioni d'irricevibilità opposte dalla convenuta, aggiungendovi però le seguenti tesi :
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2) Causa 49-59 › SULLA RICEVIBILITÀ › B — Eccezioni opposte dalle intervenienti › 1o Considerazioni preliminari
paragrafo 1
La Hoogovens rileva che non si tratterebbe di «deroghe» alle decisioni di base, bensì dell'interpretazione e dell'applicazione della decisione 2-57, su cosa si debba intendere per «risorse proprie» e «rottame d'acquisto».
paragrafo 2
La convenuta fa propria questa tesi. È vero che la stessa Alta Autorità ha in precedenza impiegato il termine «deroga», mentre in realtà si tratterebbe di un'esenzione. Orbene, mancando la deroga, il ricorso per carenza, nei termini in cui è stato proposto, non sarebbe configurabile.
paragrafo 3
La ricorrente ribatte che l'Alta Autorità ha certamente usato il termine «deroghe» nelle lettere del 18 dicembre 1957 e del 17 aprile 1958.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2) Causa 49-59 › SULLA RICEVIBILITÀ › B — Eccezioni opposte dalle intervenienti › 2o Eccezioni basate sull'ipotesi che la decisione impugnata sia una decisione generale
paragrafo 1
In via principale la Hoogovens assume che la decisione impugnata è generale, in quanto
paragrafo 2
chiedendo all'Alta Autorità di «revocare con effetto retroattivo… tutte le decisioni di deroga, ecc.», la ricorrente avrebbe sollecitato una decisione di carattere generale, non soltanto in relazione al tenore della richiesta, ma anche in considerazione del suo oggetto e dei suoi effetti, posto che essa, senza indicare un destinatario, «avrebbe dovuto stabilire una norma applicabile, sia per il passato sia per l'avvenire, a qualunque soggetto il quale si fosse trovato in una determinata situazione» (cfr. la sentenza da 36 a 38, 40 e 41-58, SIMET ed altri c. Alta Autorità);
la richiesta della ricorrente che venisse modificata l'aliquota dei contributi sarebbe intimamente connessa con la richiesta sopra menzionata; inoltre, una modifica del genere si sarebbe senza dubbio concretata in una decisione generale di carattere normativo.
paragrafo 3
Fatta questa premessa, la Hoogovens oppone tre eccezioni d'irricevibilità :
paragrafo 4
a) La decisione impugnata avrebbe carattere puramente confermativo.
b) La ricorrente non avrebbe denunziato lo sviamento di potere, che è il solo motivo per il quale un'impresa può impugnare una decisione generale.
c) Nella specie lo sviamento di potere sarebbe giuridicamente impossibile.
paragrafo 5
Sul punto a) : La decisione impugnata si sarebbe limitata a confermare l'atteggiamento già assunto dall'Alta Autorità nelle lettere del 18 dicembre 1957 e del 17 aprile 1958. Orbene, delle due l'una: o la ricorrente aveva il diritto d'impugnare la decisione successivamente confermata e non l'ha fatto entro il termine prescritto, ed in tal caso, a meno che non si voglia ampliare indefinitivamente il termine del ricorso di legittimità, essa non può chiedere ora l'annullamento dell'atto confermativo; ovvero la ricorrente non avrebbe avuto il diritto d'impugnare le decisioni di esenzione, ed in tal caso le sarebbe a priori preclusa l'impugnativa del rifiuto di revocare dette decisioni.
Sul punto b) : Anche volendo ammettere che la ricorrente abbia denunziato lo sviamento di potere per quanto riguarda la concessione delle esenzioni, essa non avrebbe fornito alcun elemento atto a dimostrare che il rifiuto di revocarle sia inficiato dallo stesso vizio; ora, proprio questo essa avrebbe dovuto fare giacchè, anche ammetendo che le esenzioni siano viziate da sviamento di potere, ciò non implicherebbe necessariamente che ciò sia vero pure pel rifiuto di revocarle.
Sul punto c) :
α) Se il ricorso si basa sul primo comma dell'art. 35, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l'Alta Autorità era tenuta a revocare le esenzioni, circostanza questa che essa non ha nemmeno offerto di provare. Un obbligo del genere non potrebbe certo desumersi dalla sentenza 32 e 33-58, nè sarebbe possibile evincerlo dall'art. 34 del Trattato, datò che la menzionata sentenza non era una sentenza d'annullamento.
Del resto, anche se detto obbligo dell'Alta Autorità venisse dimostrato, il ricorso sarebbe tuttavia irrecevibile. La ricorrente potrebbe infatti denunciare il solo sviamento di potere: ora, in mancanza di un potere discrezionale, uno sviamento di potere sarebbe inconcepibile.
β) Se il ricorso si basa sul secondo comma dell'art. 35, esso sarebbe del pari irricevibile, essendo assodato che l'Alta Autorità non aveva la facoltà di disporre la revoca richiestale; se infatti, secondo la sua interpretazione delle decisioni di base, le esenzioni erano legittime, per revocarle essa avrebbe dovuto attenersi alla procedura stabilita dall'art. 53 b, avrebbe cioè dovuto ottenere l'unanime parere conforme del Consiglio dei Ministri.
paragrafo 6
L'interveniente Breda Siderurgica oppone essa pure le eccezioni esposte più sopra ai punti a e c, e svolge analoghi argomenti. Essa aggiunge, al punto a, che le esenzioni non sarebbero state delle decisioni, ma delle semplici applicazioni delle decisioni di base; di conseguenza, nemmeno il rifiuto di revocarle potrebbe essere considerato come una decisione, posto che «qualora non sussista una decisione atta ad essere tacitamente confermata, non si può avere una decisione confermativa».
paragrafo 7
La ricorrente nega che la decisione richiesta avesse carattere generale. La revoca delle esenzioni avrebbe l'effetto di ridurre l'ammontare dei contributi dovuti dalla ricorrente: essa la riguarderebbe quindi direttamente; nella lettera del 29 luglio, inoltre, la ricorrente aveva chiesto che le venisse resa nota la nuova aliquota dei contributi, il che richiederebbe una decisione individuale. Pertanto, il silenzio-rifiuto avrebbe, almeno in parte, carattere di decisione individuale. Più precisamente, la ricorrente sostiené quanto segue:
paragrafo 8
Sul punto a) : La decisione impugnata sarebbe più che un atto puramente confermativo per il fatto che, successivamente alla concessione delle esenzioni, sarebbero intervenute due nuove circostanze: in primo luogo la decisione 13-58 dell'Alta Autorità, di data 24 luglio 1958 (G.U. del 30 luglio 1958), con la quale, in seguito alla sentenza Meroni (9-56), l'Alta Autorità veniva autorizzata a modificare i provvedimenti adottati dalla Cassa e dallo O.C.C.F. ; in secondo luogo la sentenza 32 e 33-58, la quale precisò cosa si dovesse intendere per «risorse proprie». L'eccezione tratta dalla decorrenza del termine sarebbe quindi inammissibile. Inoltre, la stessa Alta Autorità ammetterebbe di aver interpretato la decisione 2-57 con le lettere del 18 dicembre 1957 e del 17 aprile 1958; il rifiuto di modificare questa interpretazione costituirebbe una decisione implicita.
Sul punto b) : La censura di sviamento di potere sarebbe stata proposta ed adeguatamente motivata già nell'atto introduttivo.
Sul punto c) : L'obbligo di revocare le esenzioni deriverebbe dalla sentenza 32 e 33-58. Dopo la pronunzia di questa l'Alta Autorità sarebbe stata tenuta ad adottare immediatamente misure retroattive. Un ricorso fondato sul primo comma dell'art. 35 sarebbe perciò ricevibile. L'esistenza di uno sviamento di potere non potrebbe essere affatto esclusa sol perchè trattasi di un atto vincolato, dato che il vincolo riguarderebbe l'«oggetto» e lo sviamento di potere lo «scopo» di una decisione.
paragrafo 9
Del resto, il ricorso potrebbe essere basato anche sul secondo comma dell'art. 35; l'Alta Autorità, in virtù della decisione 13-58, aveva il potere di revocare, se del caso, tutte le delibere della Cassa di perequazione e dell'Ufficio comune e di adottare i provvedimenti resi necessari dalla revoca. Inoltre, essa avrebbe dovuto semplicemente valersi della procedura di cui all'art. 53 b e cercare di ottenere previamente l'unanime parere conforme del Consiglio, cosa che non ha fatto.
paragrafo 10
L'interveniente Hoogovens contesta che la sentenza della Corte e la decisione 13-58 costituiscano dei fatti nuovi, atti a modificare il fondamento giuridico delle originarie decisioni d'esenzione.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2) Causa 49-59 › SULLA RICEVIBILITÀ › B — Eccezioni opposte dalle intervenienti › 3o Eccezioni fondate sull'ipotesi che la decisione impugnata sia decisione individuale
paragrafo 1
In via subordinata, l'interveniente Hoogovens assume che il ricorso sarebbe irricevibile anche qualora la decisione impugnata avesse carattere individuale. Anche in questo caso essa sarebbe puramente confermativa e la ricorrente, per evitare la decadenza, avrebbe dovuto impugnare le decisioni confermate entro un mese dalla pubblicazione, nelle G.U. del 1o febbraio e del 13 maggio 1958, delle lettere in data 18 dicembre 1957 e 17 aprile 1958.
paragrafo 2
Se la ricorrente basa il proprio ricorso sul secondo comma dello art. 35, essa può denunciare soltanto lo sviamento di potere, anche se la decisione impugnata è individuale; orbene, il ricorso non adempierebbe a questa condizione (v. supra 2o b).
paragrafo 3
A queste tesi la ricorrente oppone gli argomenti già esposti (2o, a e b).
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2) Causa 49-59 › SULLA RICEVIBILITÀ › B — Eccezioni opposte dalle intervenienti › 4o Eccezioni tratte dalla retroattività della decisione richiesta
paragrafo 1
L'interveniente Hoogovens pone in rilievo che, fin dal 1956, gli organismi di Bruxelles avrebbero riconosciuto al rottame proveniente dalla Breedband il carattere di cadute proprie della Hoogovens; l'Alta Autorità avrebbe fatto proprio questo modo di vedere il quale si riferisce anche al passato, ossia alla situazione determinatasi a partire dal 1o aprile 1954.
paragrafo 2
Secondo la giurisprudenza della Corte, un atto amministrativo con il quale sono stati attribuiti dei diritti soggettivi potrebbe essere revocato soltanto entro un termine ragionevole, non certo dopo parecchi anni di applicazione. A partire dal 1954 la Hoogovens, nell'amministrare la propria azienda, avrebbe ritenuto in perfetta buona fede di non dover corrispondere contributi sul rottame.
paragrafo 3
La revoca con effetto retroattivo dell'esenzione costringerebbe la Hoogovens a versare più di 4,5 milioni di fiorini. Una revoca siffatta sarebbe in contrasto con i principi fondamentali della buona amministrazione e della certezza del diritto.
paragrafo 4
Il danno per la Hoogovens sarebbe inoltre proporzionalmente assai più rilevante del vantaggio che ne trarrebbero le altre imprese; per quanto riguarda in ispecie la ricorrente, si tratterebbe di un risparmio di 10.000, — fiorini al massimo. Di conseguenza, la revoca con effetto retroattivo lederebbe l'interesse particolare della Hoogovens in misura di gran lunga maggiore di quanto il mantenimento in vigore dell'esenzione danneggerebbe l'interesse generale.
paragrafo 5
Per tutte queste ragioni l'Alta Autorità non avrebbe il potere di procedere alla richiesta revoca con effetto retroattivo. Il ricorso per carenza sarebbe pertanto irricevibile.
paragrafo 6
L'interveniente Breda Siderurgica oppone la stessa eccezione.
paragrafo 7
La convenuta fa proprie queste tesi, rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte per quanto riguarda la questione se si tratti di una eccezione di irricevibilità oppure di una questione di merito. Essa aggiunge che la ricorrente, nel suo precedente ricorso (32-58), lungi dal criticare la «soluzione Hoogovens» aveva chiesto che venisse applicata anche nei suoi confronti. Questa semplice circostanza sarebbe sufficiente a togliere alla ricorrente il diritto di chiederne ora la soppressione.
paragrafo 8
La ricorrente fa rilevare che la decisione 13-58 consentiva all'Alta Autorità di revocare le esenzioni, anche con effetto retroattivo, e che la sentenza della Corte la costringeva a far ciò. La Hoogovens sarebbe libera di presentare contro l'Alta Autorità un ricorso di danni per «faute de service». Del resto, traendo argomento dall'irrevocabilità degli atti in questione la convenuta ne avrebbe implicitamente ammesso l'illegittimità. Il criterio del termine ragionevole non sarebbe applicabile qualora vi siano dei terzi; d'altronde, detto termine decorrerebbe soltanto dalla data della sentenza della Corte (17 luglio 1959), giacchè l'illegittimità delle esenzioni sarebbe emersa solo in tale momento. La richiesta del 29 luglio 1959 sarebbe stata quindi formulata entro un termine ragionevole.
paragrafo 9
La convenuta contesta queste illazioni e nega energicamente di aver ammesso l'illegittimità delle esenzioni. Essa aggiunge che i diritti della ricorrente non sono affatto pregiudicati, dato che «essa potrà sempre contestare davanti alla Corte l'ammontare dei contributi di perequazione impostile, una volta che detto ammontare le sia stato ufficialmente richiesto, valendosi in tale occasione di tutti i mezzi che riterrà opportuni».
paragrafo 10
L'interveniente Hoogovens sostiene che occorre stabilire non già se la ricorrente abbia tempestivamente chiesto la revoca delle esenzioni, bensì se in quel momento fosse decorso il termine entro il quale la revoca sarebbe stata ammissibile. Infine, la Hoogovens contrasta la tesi della ricorrente circa l'inapplicabilità, nell'ipotesi che l'atto amministrativo si ripercuota nella sfera giuridica di terzi, del principio che impone di fare salvi i diritti quesiti. Del resto, anche qualora vi siano dei terzi interessati, la teoria del confronto fra gli interessi contrapposti osterebbe alla revoca e soprattutto con effetto retroattivo.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2) Causa 49-59 › NEL MERITO
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo si denunciano la violazione di forme essenziali e l'incompetenza, la violazione del Trattato e lo sviamento di potere.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2) Causa 49-59 › NEL MERITO › 1. Primo mezzo: incompetenza e violazione di forme sostanziali
paragrafo 1
La ricorrente assume che l'Alta Autorità, concedendo le criticate esenzioni, ha modificato le norme istitutive del meccanismo di perequazione a precisamente l'art. 5, 2o comma, della decisione 2-57, il quale definisce il concetto di «risorse proprie» secondo «il significato etimologico del termine», come lo conferma la lettera del 18 dicembre 1957. Ora, la decisione con la quale è stata apportata detta modifica non sarebbe stata adottata secondo le modalità prescritte, cioè previo unanime parere conforme del Consiglio dei Ministri (art. 53 b del Trattato).
paragrafo 2
La convenuta ribatte non trattarsi affatto di una modifica della decisione 2-57, ma semplicemente di una interpretazione dei concetti di «rottame d'acquisto» e di «risorse proprie», contenuti in detta decisione. Secondo la sentenza della Corte, del resto, le lettere del 18 dicembre 1957 e del 17 aprile 1958, con le quali si è proceduto a detta interpretazione, sono delle «direttive di natura interna», non già delle decisioni.
paragrafo 3
La ricorrente replica che una interpretazione con la quale si aggiunga qualcosa ad una norma oppure se ne riduca la portata, fa sì che dalla norma stessa promanino effetti non voluti dai suoi autori.
paragrafo 4
L'interveniente Hoogovens ribadisce in primo luogo che la ricorrente può far valere il solo sviamento di potere.
paragrafo 5
Per il resto la Hoogovens riprende gli argomenti della convenuta, aggiungendo che questa, se avesse accolto la richiesta della ricorrente, sarebbe andata oltre i limiti della sua competenza ed avrebbe di conseguenza modificato «la situazione giuridica determinata da una interpretazione e da una applicazione costanti delle decisioni di base».
paragrafo 6
L'interveniente Breda Siderurgica si riallaccia agli argomenti svolti dalla convenuta e dalla Hoogovens; essa insiste sul fatto di non aver mai chiesto una «deroga» alla decisione 2-57, ma soltanto un'esenzione perfettamente giustificata in quanto il rottame ricuperato nell'ambito degli stabilimenti di Sesto S. Giovanni rientrerebbe palesemente fra le risorse proprie (a questo proposito l'interveniente si richiama alla sua lettera del 15 giugno 1956, diretta all'O.C.C.F.).
paragrafo 7
La ricorrente ribatte che se le esenzioni sono illegittime, come essa sostiene, il fatto di aver ammesso il principio in base al quale tutte le imprese che si trovino in una situazione simile a quella della Hoogovens e della Breda sono esenti costituirebbe una modifica dei principi basilari, di guisa che sarebbe stato necessario il previo parere del Consiglio dei Ministri.
paragrafo 8
Nella replica, la convenuta pone in rilievo che, stabilendo che tutte le imprese le quali si trovino in una situazione simile a quella della Hoogovens e della Breda sono esenti, essa ha semplicemente inteso rendere omaggio al canone della non-discriminazione; questo semplice richiamo, giuridicamente persino superfluo, non costituirebbe affatto una «disposizione di carattere generale con valore normativo, ma con conseguenze individuali», come pretende la ricorrente.
paragrafo 9
L'interveniente Hoogovens pone in evidenza che, al momento dell'adozione della decisione di base 2-57 (27 gennaio 1957), l'esenzione concessa — nel dicembre 1956 — alla Hoogovens dagli organismi di Bruxelles era perfettamente nota. Perciò, se il «legislatore» della Comunità (Consiglio dei Ministri ed Alta Autorità), ha ritenuto che il tenore delle decisione 2-57 fosse sufficiente per mantenere in vigore detta esenzione, esso avrebbe considerato le esenzioni come aderenti ai principi posti dalla decisione di base.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2) Causa 49-59 › NEL MERITO › 2. Secondo mezzo: violazione del Trattato
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola gli artt. 4 e 67 del Trattato e le norme istitutive del meccanismo di perequazione. Essa sarebbe inoltre contraria alla sopra menzionata sentenza 32 e 33-58. Sarebbe vero che detta sentenza non si è espressamente pronunziata sulla legittimità delle esenzioni di cui trattasi, giacchè non ne era stato chiesto l'annullamento. Sarebbe altrettanto vero, però, che la sentenza ha riprovato qualunque esenzione del «rottame di gruppo» ; ora, il rottame in questione sarebbe precisamente del.«rottame di gruppo» (per i particolari v. sotto, al no 4). La Corte si sarebbe parimenti pronunziata contro qualunque esenzione basata sul vincolo geografico essenzialmente contingente della «integrazione locale». La ricorrente cita il seguente passo della ripetuta sentenza :
paragrafo 2
«Il fatto poi che l'Alta Autorità o gli uffici da essa dipendenti abbiano forse, in alcuni casi, troppo esteso il concetto di cadute proprie, non vale a giustificare la dispensa dal contributo in altri casi più o meno simili, posto che detta dispensa va ritenuta contraria agli stessi principi del sistema di perequazione.»
paragrafo 3
La convenuta oppone che nella sentenza di cui trattasi la Corte non si è pronunziata sulla legittimità delle esenzioni in questione; se essa ha riconosciuto la legittimità dell'esenzione del rottame di risorse proprie e riprovato qualsiasi esenzione del rottame di gruppo, si sarebbe dovuto ancora applicare in pratica la distinzione fra queste due categorie. Per quanto riguarda le imprese Breda e Hoogovens, la convenuta ha ritenuto fosse il caso di equiparare il rottame, che esse ricevono da determinate imprese con le quali sono integrate localmente, al rottame ricuperato da un'impresa negli stabilimenti contraddistinti dalla sua stessa ragione sociale. Il passo citato dalla ricorrente sarebbe scritto al congiuntivo ed avrebbe significato condizionale; la Corte non avrebbe perciò condannato nè approvato alcunchè.
paragrafo 4
Le intervenienti condividono questa tesi.
paragrafo 5
A quest'ultimo argomento la ricorrente ribatte che se la Corte si è espressa al congiuntivo essa non si è espressa al condizionale; «essa ha affermato che il fatto di avere “troppo esteso il concetto” (e l'avverbio troppo indica appunto l'errore commesso dall'Alta Autorità) non può affatto giustificare altre esenzioni, dal momento che tale concessione sarebbe contraria agli stessi principi del sistema ed al Trattato».
paragrafo 6
L' interveniente Hoogovens, dopo aver ancora una volta ribadito che la ricorrente può denunziare il solo sviamento di potere, assume che questa, facendo derivare dall'illegittimità delle esenzioni l'illegittimità del rifiuto di revocarle, avrebbe opposto una specie di eccezione di illegittimità la quale sarebbe inammissibile, mancando tutti i presupposti.
paragrafo 7
La ricorrente ripete di considerare la decisione impugnata come una decisione individuale. Del resto, anche se essa fosse generale, la ricorrente avrebbe il diritto di dimostrare che è inficiata da violazione del Trattato, onde meglio dimostrare l'illegittimità dello scopo perseguito, cioè lo sviamento di potere nei suoi confronti.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2) Causa 49-59 › NEL MERITO › 3. Terzo mezzo: sviamento di potere
paragrafo 1
La ricorrente pone in rilievo che, secondo la sentenza 32 e 33-58, «ogni intervento avente lo scopo o l'effetto di falsare… il gioco della concorrenza va considerato discriminatorio e vietato dal Trattato». La ricorrente inferisce da questo passo, come pure da altre espressioni che ricorrono nella stessa sentenza, che qualsiasi esenzione costituirebbe una discriminazione e perciò al tempo stesso uno sviamento di potere nei confronti della ricorrente, in quanto favorirebbe in modo sistematico determinate imprese a detrimento di essa ed in quanto le ragioni di tali esenzioni sarebbero contrarie agli scopi del Trattato. Nella specie, non sarebbe stato contestato che il motivo addotto per giustificare la concessione delle esenzioni sia l'integrazione locale, criterio geografico, riprovato dalla sentenza 32 e 33-58.
paragrafo 2
Lo sviamento di potere sarebbe dimostrato pure dalla circostanza che le esenzioni sono state concesse nonostante ci si rendesse perfettamente conto delle conseguenze finanziarie discriminatorie che esse avrebbero avuto per le imprese assoggettate ai contributi di perequazione. Lo stesso vizio inficierebbe la decisione impugnata con la quale ci si è rifiutati di revocare dette esenzioni.
paragrafo 3
Infine, la ricorrente fa carico alla convenuta della mancanza di precisione delle sue decisioni.
paragrafo 4
La convenuta contesta l'esistenza di una discriminazione, essendo assodato che il rottame impiegato dalla Hoogovens e dalla Breda non sarebbe stato considerato come rottame di gruppo, bensì equiparato alle cadute proprie, la cui esenzione sarebbe stata ritenuta legittima dalla Corte.
paragrafo 5
Se ciò non bastasse, nelle sue lettere del 18 dicembre 1957 e del 17 aprile 1958 l'Alta Autorità aveva dichiarato che la stessa esenzione sarebbe stata concessa alle imprese in grado di dimostrare di trovarsi nella stessa situazione; non vi sarebbe perciò discriminazione. Del resto, la censura elevata dalla ricorrente non ricadrebbe sotto lo sviamento di potere, ma sotto la violazione del Trattato.
paragrafo 6
La ricorrente ribatte che tutto il problema consiste nello stabilire se tale equiparazione alle cadute proprie sia legittima: dalla sentenza della Corte risulterebbe il contrario. Come è stato affermato nella sentenza Meroni (9-56), l'Alta Autorità avrebbe del resto dovuto rendere di pubblica ragione, a norma dell'art. 47 del Trattato, i motivi della propria condotta ed in ispecie avrebbe dovuto precisare quelli che l'avevano indotta ad equiparare il rottame in questione alle cadute proprie.
paragrafo 7
Per quanto riguarda la censura di sviamento di potere, la convenuta pone in evidenza che le esenzioni non sarebbero state concesse per favorire questa o quella impresa, ma perchè l'Alta Autorità aveva ritenuto trattarsi di risorse proprie. La «integrazione locale» sarebbe un criterio obiettivo e tecnico al tempo stesso; tale criterio non sarebbe basato su un legame contingente.
paragrafo 8
La convenuta contesta l'asserita imprecisione delle sue decisioni e dichiara di non avere del resto il potere di revocare le criticate esenzioni.
paragrafo 9
Nella replica, la ricorrente mantiene lo stesso atteggiamento ed aggiunge che l'Alta Autorità avrebbe scelto il criterio dell'integrazione locale allo scopo di facilitare il controllo da parte dei suoi uffici, ciò che essa avrebbe ammesso nella comparsa di risposta della causa 32-58; la convenuta contesta però formalmente questo addebito e fa carico alla ricorrente di confondere l'effetto con la causa.
paragrafo 10
L' interveniente Hoogovens riprende ed amplifica gli argomenti della convenuta. La censura di discriminazione cadrebbe di fronte al fatto che, non essendo integrata localmente con la Régie Renault, la ricorrente si troverebbe in una situazione del tutto diversa da quella della Hoogovens. L'Alta Autorità avrebbe dovuto tener conto degli aspetti particolari che caratterizzano l'integrazione locale ed i rapporti esistenti fra la Hoogovens e la Breedband, almeno nella misura in cui ciò non comprometteva il funzionamento del sistema di perequazione e non determinava perturbazioni della concorrenza. Ora, non sarebbe questo il caso nella fattispecie, dal momento che le esenzioni rappresentano una somma minima rispetto all'ammontare complessivo della perequazione e dato che la loro incidenza sul prezzo dell'acciaio non arriva nemmeno all'uno per cento.
paragrafo 11
L'interveniente Breda Siderurgica riprende in parte questi argomenti.
paragrafo 12
L'interveniente Hoogovens insiste sul fatto che la ricorrente dovrebbe dimostrare lo sviamento di potere che vizierebbe la decisione di rifiuto che essa impugna, non già lo sviamento di potere che renderebbe illegittime le criticate esenzioni. Inoltre, nel determinare se uno sviamento di potere sussista non si potrebbe tener conto delle ripercussioni di una esenzione sulla situazione delle altre imprese della Comunità.
paragrafo 13
La ricorrente pone in rilievo che la Corte ha esplicitamente affermato che l'equiparazione del rottame di gruppo alle cadute proprie costituirebbe un vantaggio discriminatorio nei confronti delle altre imprese e la Hoogovens farebbe appunto gruppo con la Breedband.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2) Causa 49-59 › NEL MERITO › 4. Per quanto riguarda più particolarmente la situazione della Hoogovens e della Breda Siderurgica › A — Hoogovens
paragrafo 1
L'interveniente Hoogovens sostiene in primo luogo che non le incombe l'onere di provare le legittimità delle esenzioni. Indi dichiara che i rapporti in atto fra essa e la Breedband derivano da un contratto stipulato nel 1950 ed in seguito più volte integrato. Questo contratto conterrebbe numerosi elementi «estremamente riservati». L'interveniente si è dichiarata disposta ad assoggettarsi a tutti i provvedimenti istruttori che la Corte riterrà opportuni, purchè questa tenga conto della necessità in cui la Hoogovens si trova di mantenere segreti determinati elementi nei confronti dei suoi concorrenti. Essa si è dichiarata pronta ad esibire il contratto a persone vincolate dal segreto d'ufficio, se necessario in presenza del giudice relatore, onde rendere possibili le verifiche che la Corte ritenesse opportune, od anche all'Alta Autorità, sempre in vista di un controllo.
paragrafo 2
Su questo punto, la ricorrente ribatte che «il segreto professionale non può menomare i diritti della difesa né far dimenticare che negli atti istruttori va rispettato il principio del contraddittorio».
paragrafo 3
L' interveniente Hoogovens sostiene ed illustra soprattutto le due tesi seguenti :
paragrafo 4
a) il rottame di caduta in questione sarebbe di sua proprietà; non vi sarebbe perciò né acquisto né trasferimento di proprietà;
b) questo rottame di caduta andrebbe comunque equiparato alle risorse proprie della Hoogovens in quanto, dati i rapporti in atto fra la Hoogovens e la Breedband, le due società costituirebbero in realtà una sola impresa.
paragrafo 5
Sul punto a) : Secondo l'interveniente, i rapporti esistenti fra essa e la Breedband presenterebbero tutte le caratteristiche della società (maatschap) a sensi degli artt. 1655 e segg. del codice civile olandese e degli artt. 1832 e segg. dei codici civili francese e belga. Di conseguenza, i prodotti fabbricati in comune dalla Hoogovens e dalla Breedband sarebbero di loro comune proprietà.
paragrafo 6
La Hoogovens e la Breedband fabbricherebbero in comune dei prodotti metallurgici. La Hoogovens si occuperebbe della prima fase produttiva e la Breedband della seconda, e ciascuna delle due imprese apporterebbe una parte (Hoogovens) o la totalità (Breedband) della propria capacità produttiva. Ciascuna di esse avrebbe il diritto esclusivo di godere e di disporre di dette capacità e di conseguenza, durante il ciclo produttivo, esse sarebbero proprietarie e potrebbero disporre pro indiviso delle cose prodotte in comune. In conformità a questi rapporti di società, la vendita dei prodotti è affidata ad un ufficio vendite comune, di cui sono azioniste le due associate. L'attività delle due società verrebbe esercitata per conto ed a rischio di entrambe, e le perdite, si producano nei reparti della Hoogovens, od in quelli della Breedband, andrebbero a carico delle due associate, in base alle norme che regolano l'annua ripartizione degli utili o delle perdite comuni. Secondo queste stesse norme, tutti gli utili verrebbero contabilizzati in comune dalle due associate e solo in un secondo tempo ripartiti fra di esse. Nel dividere gli utili si terrebbe conto dei costi di produzione di ciascuna delle associate.
paragrafo 7
Ora, secondo il diritto civile olandese, i soci di una società del genere avrebbero la comune proprietà dei beni prodotti in società. Quando la Breedband mette a disposizione della Hoogovens del rottame, si avrebbe «trasferimento, da un partecipante all'altro, di cose costituenti oggetto della comunione divenute divisibili». Si tratterebbe di uno scioglimento della comunione, non già di una compravendita. Poichè in base agli artt. 1129 e 1689 del codice civile olandese la divisione ha carattere puramente dichiarativo, si dovrebbe ritenere che la Hoogovens sia stata ab initio proprietaria del rottame consegnatole dalla Breedband.
paragrafo 8
La circostanza che il prezzo di mercato di questo rottame venga addebitato alla Hoogovens non toglierebbe nulla a questa conclusione; ciò verrebbe fatto unicamente allo scopo di poter determinare in modo preciso il costo di produzione dei prodotti fabbricati in comune.
paragrafo 9
Anche se la Hoogovens e la Breedband non fossero socie (o associate), non si potrebbe parlare di un acquisto del rottame di caduta della Breedband da parte della Hoogovens, dal momento che manca il pagamento di un prezzo. «Il cosiddetto prezzo che viene addebitato alla Hoogovens ed accreditato alla Breedband dev'essere da quest'ultima contabilizzato nel rendiconto annuale sotto forma di diminuzione dei costi di produzione». Ora, non sarebbe concepibile una compravendita senza prezzo.
paragrafo 10
La ricorrente ribatte a questi argomenti che :
paragrafo 11
1o. Se due società costituiscono insieme una terza società, i prodotti fabbricati sarebbero proprietà di questa terza società, non certo proprietà comune indivisa dei soci. In caso contrario, sarebbe stato facile alla Régie Renault ed alla ricorrente di stipulare un contratto del genere, dopo di che il rottame di caduta della prima sarebbe divenuto proprietà comune delle due società.
2o. Se fra la Hoogovens e la Breedband è in atto una società siffatta, essa sarebbe segreta e non ricadrebbe perciò sotto la giurisdizione dell'Alta Autorità, la quale ha concesso l'esenzione soltanto alle due imprese testè menzionate. Il riconoscimento di società segrete di questo tipo renderebbe impossibile il controllo che l'Alta Autorità deve esercitare a norma degli articoli 65 e segg. del Trattato. Esso sarebbe pure in contrasto con la giurisprudenza della Corte circa il concetto di «rendimento».
3o. L'interveniente pretenderebbe a torto che il prezzo addebitatole diventi di proprietà comune. Quanto una qualsiasi società riceve in cambio di un bene che si è impegnata a cedere non diverrebbe affatto proprietà comune, bensì proprietà della società stessa.
paragrafo 12
I vincoli finanziari ed amministrativi che uniscono l'interveniente alla Breedband sarebbero del tutto simili a quelli in atto fra la ricorrente e la Régie Renault. Quando queste ultime hanno sostenuto che il prezzo di mercato addebitato era soltanto un prezzo fittizio, l'Alta Autorità ha ribattuto trattarsi comunque di un acquisto, soggetto alla perequazione, e la Corte avrebbe accolto questa tesi.
paragrafo 13
La Breedband e la Hoogovens sarebbero due imprese distinte ed avrebbero ragioni sociali diverse. Secondo i principi stabiliti dall'Alta Autorità e riconosciuti validi dalla Corte, il rottame di caduta che la Breedband fornisce all'interveniente non potrebbe perciò essere considerato come risorse proprie di quest'ultima.
paragrafo 14
L'interveniente Hoogovens replica che i vincoli giuridici esistenti fra essa e la Breedband non avrebbero posto in essere una terza persona giuridica distinta, bensì una forma di associazione, ammessa nel diritto civile olandese, la quale stabilisce fra i contraenti una comunione. La ricorrente criticherebbe a torto il carattere segreto di questa società, giacchè secondo il diritto olandese la comunione indivisa delle cose prodotte in comune sarebbe opponibile a terzi e tale opponibilità non sarebbe subordinata a particolari forme di pubblicità. L'interveniente si richiama in proposito alla relazione sul progetto legislativo che è divenuto la legge olandese 8 maggio 1952, la quale ha consentito la costituzione del complesso Hoogovens/Breedband ; questa legge si trova agli atti.
paragrafo 15
Sul punto b) : Secondo l'interveniente, i principi che la Corte ha affermato nella sentenza 32 e 33-58 non sarebbero applicabili al complesso Hoogovens/Breedband, in quanto
paragrafo 16
1o. queste due imprese non costituirebbero un gruppo capace di falsare la normale concorrenza;
2o.
«l'interpenetrazione in un unico insieme dei loro reparti produrrebbe dei miglioramenti di rendimento i quali non sarebbero la conseguenza dei vincoli contingenti che caratterizzano il concetto di gruppo, bensì andrebbero considerati come delle variazioni di rendimento prodottesi nell'ambito di una impresa».
paragrafo 17
Sul punto 1o : La creazione degli stabilimenti della Breedband, negli anni 1950-1953, sarebbe avvenuta esclusivamente in vista dell'espansione della Hoogovens.
paragrafo 18
Questa espansione avrebbe assorbito circa 200 milioni di fiorini, somma che sarebbe stato impossibile trovare immediatamente dopo la guerra sul mercato olandese. Grazie all'intervento del Governo olandese ed ai fondi del piano Marshall, i mezzi occorrenti han potuto essere raccolti; essi sono stati destinati in parte all'ampliamento della Hoogovens, mentre i rimanenti 135 milioni sarebbero stati spesi per la costruzione dei laminatoi della Breedband, essendo chiaro che si trattava dell' «ampliamento… dell'industria siderurgica olandese ad Ijmuiden». Per tutelare gli interessi del governo e per evitare d'altro lato che lo Stato acquistasse la maggioranza nella Hoogovens (il che le avrebbe fatto perdere il suo vecchio carattere di società privata), è stata costituita una società distinta, la N.V. Breedband, nella quale lo Stato ha sottoscritto il 97 % e la Hoogovens il 3 % del capitale. La costituzione di questa società distinta sarebbe perciò stata imposta dalle circostanze; essa non falserebbe affatto le condizioni normali della concorrenza. Infine, «la creazione della società Breedband ed i suoi rapporti con la Hoogovens sarebbero di carattere completamente diverso dalle relazioni che portano alla costituzione di gruppi industriali o finanziari».
paragrafo 19
La ricorrente ribatte che la scissione fra la S.N.U.P.A.T. e la Régie Renault sarebbe stata provocata da un motivo altrettanto contingente, di carattere fiscale. Tutto ciò che la Hoogovens deduce varrebbe anche per queste due imprese: proprio questo la ricorrente avrebbe sostenuto senza successo nei suoi precedenti ricorsi.
paragrafo 20
Sul punto 2o : L'interveniente Hoogovens assume che i suoi stabilimenti e quelli della Breedband, riuniti in un complesso unificato al punto da costituire l'integrazione locale più spinta che si possa immaginare, formano una sola impresa. I reparti occupano un'unica area e non vi è alcun segno esterno di separazione; il laminatoio slabbing che produce le bramme si trova nello stesso edificio in cui sono installati i laminatoi della Breedband. La direzione tecnica e commerciale è comune, e così pure i laboratori di ricerche ed importanti uffici per la progettazione e l'esecuzione lavorano per le due società nel loro insieme.
paragrafo 21
I miglioramenti di rendimento che ne derivano non sarebbero conseguenza dei legami contingenti che caratterizzano abitualmente i gruppi, ma della circostanza che la Hoogovens e la Breedband formano una sola impresa.
paragrafo 22
Questa integrazione provoca un miglioramento dei rendimenti quale non si riscontra nell'ambito dei gruppi di imprese; essa elimina tutte le spese di trasporto e consente alla Hoogovens di fornire immediatamente alla Breedband numerose materie prime (quali il gas, l'acqua, il vapore, l'ossigeno) e di prestarle numerosi servizi. Uno di detti miglioramenti di rendimento dipende dalle consegne alla Hoogovens di rottame di caduta della Breedband. In tal modo la riutilizzazione delle cadute della Breedband«reintroduce nel ciclo produttivo comune un sottoprodotto di questa stessa produzione comune». Essa costituirebbe «un miglioramento dei rendimenti a sensi dell'art. 67 del Trattato il quale giustifica, secondo la sentenza 32 e 33-58, il determinarsi di differenze fra i costi di produzione». L'interveniente interpreta detta sentenza nel senso che l'unità di ubicazione costituirebbe il presupposto necessario affinchè l'impiego del rottame di caduta possa essere considerato come un miglioramento dei rendimenti.
paragrafo 23
I contributi di perequazione corrisposti dall'interveniente sul rottame che essa acquista per produrre l'acciaio destinato ad essere laminato dalla Breedband vengono registrati a debito del conto comune, di guisa che essi graverebbero anche sulla Breedband. Se il rottame di caduta della Breedband fosse nuovamente tassato, i nuovi contributi graverebbero ancora una volta su entrambe le società, il che significherebbe tassare due volte le stesse imprese per la stessa partita di rottame. La Corte ha affermato che un risultato del genere sarebbe palesemente ingiusto; questa doppia imposizione costituirebbe inoltre una discriminazione vietata dal Trattato.
paragrafo 24
La ricorrente ribatte che la sola differenza in atto fra il gruppo Hoogovens-Breedband ed il gruppo Régie Renault-S.N.U.P.A.T. — ambedue artificialmente separati — consiste nella circostanza che il primo non deve sostenere spese di trasporto, mentre il secondo ne deve sopportare di rilevanti. Questa non sarebbe però una ragione per esentare il primo e tassare il secondo.
paragrafo 25
La Corte avrebbe ammesso come unico criterio agli effetti del concetto di risorse proprie la ragione sociale che contraddistingue l'impresa: si potrebbe tener conto del miglioramento dei rendimenti unicamente nell'ambito di una impresa in tal modo circoscritta. Dichiarando illecite le esenzioni qualora trattisi di legami contingenti, ivi compresi i vincoli geografici, là Corte avrebbe escluso la possibilità di tener conto dell'unità di ubicazione. Ora, la Hoogovens e la Breedband sarebbero due imprese distinte. Seguendo la tesi dell'interveniente, se soltanto i reparti della Régie Renault e della S.N.U.P.A.T. — le quali sono integrate non meno della Breedband e della Hoogovens per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa, commerciale e finanziaria ed altresì sotto l'aspetto produttivo — fossero ubicati nello stesso sito, il loro rottame di caduta sarebbe stato esente dai contributi di perequazione; mentre il solo fatto che i loro stabilimenti siano distanti di qualche centinaio di chilometri sarebbe stato sufficiente a determinarne la tassazione.
paragrafo 26
L'interveniente Hoogovens replica che il criterio della ragione sociale non è contenuto nelle decisioni di base e che esso non è stato nemmeno accolto dalla Corte. Essa si adopera a mettere particolareggiatamente in luce le differenze che esisterebbero fra la S.N.U.P.A.T. e la Hoogovens per quanto concerne la rispettiva struttura giuridica e la rispettiva situazione di fatto, rilevando in ispecie
paragrafo 27
che i rapporti giuridici che sorgono dalla maatschap in atto fra essa e la Breedband farebbero sì che il rottame di caduta ricuperato dalla Breedband costituisca delle risorse proprie della Hoogovens«secondo il significato etimologico del termine» e
«che dall'integrazione locale completa fra i suoi impianti e quelli della Breedband consegue che l'impiego da parte sua del rottame di caduta proveniente dai reparti della Breedband costituisce un miglioramento dei rendimenti nell'ambito della stessa impresa e che pertanto detto rottame è stato con ragione equiparato alle risorse proprie».
paragrafo 28
La convenuta fa proprie le tesi dell'interveniente. Essa aggiunge che, invece di tener conto del solo criterio dell'identità della ragione sociale, era necessario «dare maggior peso alla realtà che alla schematicità di criteri giuridici formali, onde rispettare non soltanto le lettera ma anche lo spirito delle decisioni vigenti».
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2) Causa 49-59 › NEL MERITO › 4. Per quanto riguarda più particolarmente la situazione della Hoogovens e della Breda Siderurgica › B — Breda Siderurgica
paragrafo 1
L'interveniente Breda Siderurgica afferma che il rottame da essa impiegato proviene dagli altri reparti compresi nello stesso complesso industriale e situati entro lo stesso recinto a Sesto S. Giovanni (Milano). Si tratterebbe di un unico stabilimento, circondato da una cinta, munito di un ingresso principale e di due ingressi sussidiari, comuni a tutti i reparti, e di un unico raccordo ferroviario.
paragrafo 2
In questo complesso industriale tutti i servizi generali sarebbero comuni :
paragrafo 3
acquisto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica
acquisto e distribuzione di materie prime fluide
rete di distribuzione delle acque industriali e potabili
rete delle fognature
sorveglianza all'interno ed all'esterno
assistenza sanitaria ed infermeria
centralino e rete telefonica
assistenza sociale, cassa mutua, alloggi per il personale, circolo ricreativo, scuole professionali
laboratorio centrale di ricerche e studi
paragrafo 4
Senza alcun dubbio, perciò, il rottame ricuperato nell'ambito dei reparti di Sesto S. Giovanni andrebbe considerato come «risorse proprie» dell'interveniente.
paragrafo 5
La ricorrente ribatte che le circostanze dedotte dall'interveniente sono «assolutamente contingenti ed empiriche. Il tentativo di giustificazione della Breda mostra chiaramente che l'Alta Autorità nel concederle l'esenzione, non ha rispettato le pronunzie della Corte».
paragrafo 6
La convenuta assume che le circostanze dedotte dall'interveniente «costituiscono degli argomenti supplementari che dimostrano l'esattezza dell'interpretazione dell'Alta Autorità». Come l'interveniente, essa sostiene che la situazione di questa è tecnicamente molto diversa da quella della ricorrente.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2) Causa 49-59 › NEL MERITO › 5. Per quanto concerne più particolarmente l'effetto retroattivo della revoca richiesta
paragrafo 1
L'interveniente Hoogovens ha chiesto alla Corte di dichiarare «che l'Alta Autorità, qualora avesse revocato con effetto retroattivo le concesse esenzioni, avrebbe violato norme giuridiche fondamentali». Essa si richiama in proposito agli argomenti svolti per dimostrare l'irricevibilità del ricorso.
paragrafo 2
L'interveniente Breda Siderurgica, la quale svolge gli stessi argomenti della Hoogovens, ha chiesto alla Corte di «dare atto che l'Alta Autorità avrebbe violato dei principi giuridici fondamentali qualora avesse revocato con effetto retroattivo le esenzioni concesse a determinate imprese, fra le quali la Breda Siderurgica».
paragrafo 3
La ricorrente ribatte che se la sentenza della Corte non avesse effetto retroattivo essa sarebbe priva di efficacia pratica, dato che il sistema di perequazione è stato soppresso.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente. La Corte ha ammesso l'intervento a sostegno delle ragioni della convenuta delle :
paragrafo 2
a) Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N. V., avente sede in Velsen (Paesi Bassi), con due ordinanze in data 20 gennaio 1960;
b) Breda Siderurgica S.p.A., avente sede in Milano (Italia), con ordinanza 6 maggio 1960.
paragrafo 3
Con ordinanza 20 gennaio 1960, la Corte ha disposto la riunione delle cause 42 e 49-59 per la fase scritta e la fase orale.
paragrafo 4
Terminata la fase scritta, la Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di procedere ad un sopraluogo presso gli stabilimenti dell'interveniente Breda Siderurgica, a Sesto S. Giovanni (Milano), e dell'interveniente Hoogovens, ad I Jmuiden. Gli accessi sono stati effettuati rispettivamente il 23 settembre ed il 7 ottobre 1960.
SENTENZA › IN DIRITTO › Causa 42-59 › I — PER QUANTO CONCERNE L'AMMISSIBILITÀ DEL PRIMO CAPO DELLA DOMANDA
paragrafo 1
La convenuta eccepisce l'irricevilibità del ricorso affermando che la lettera 7 agosto 1959 della Divisione del Mercato non sarebbe una decisione dell'Alta Autorità e, in subordine, che essa non potrebbe essere impugnata per eccesso di potere.
paragrafo 2
Ambedue le eccezioni di irricevibilità appaiono fondate.
paragrafo 3
a) Infatti, la lettera di cui trattasi non è una decisione dell'Alta Autorità nè sotto l'aspetto formale nè per il suo contenuto. Per quanto riguarda la forma, la lettera proveniva dal direttore della Divisione del Mercato, il quale l'aveva firmata in tale sua qualità e non in nome e per delega dell'Alta Autorità, cosicchè non si può considerarla come una decisione di quest'ultima. Per quanto concerne il contenuto, essa si limita a dichiarare che le sentenze della Corte di Giustizia in data 17 luglio 1959 sarebbero state esaminate dagli uffici dell'Alta Autorità la quale avrebbe adottato gli opportuni provvedimenti e che la Divisione del Mercato riteneva che la richiesta d'indennizzo per «faute de service» non avesse alcun fondamento. Una dichiarazione siffatta non introduce alcuna regola generale, nè incide in modo definitivo su alcun interesse individuale.
b) Il vero scopo che il presente ricorso si propone è di far dichiarare la responsabilità dell'Alta Autorità per «faute de service». Una dichiarazione siffatta è però fuori luogo in un giudizio di legittimità, retto dall'art. 33 del Trattato C.E.C.A. — concernente l'annullamento dei provvedimenti dell'Alta Autorità, articolo sul quale il presente ricorso si basa — e può essere chiesta soltanto in forza dell'art. 40 o eventualmente dell'art. 34. Nè si potrebbe invocare in contrario l'art. 40, 3a. frase dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.; questa disposizione contempla infatti l'ipotesi che la persona la quale si ritiene lesa da una «faute de service» della Comunità abbia previamente presentato una richiesta alla competente istituzione della Comunità, ma serve unicamente a fissare il termine di decadenza, senza per questo modificare la natura dell'azione esperibile. Per questi due motivi il ricorso è irricevibile.
SENTENZA › IN DIRITTO › Causa 42-59 › II — PER QUANTO CONCERNE L'AMMISSIBILITÀ DEL SECONDO E TERZO CAPO DELLA DOMANDA
paragrafo 1
La ricorrente ha inoltre chiesto alla Corte di «darle atto che essa si riserva di proporre contro l'Alta Autorità un nuovo ricorso di danni per “faute de service”, a risarcimento di quelli ad essa conseguiti dalle deroghe sovrammenzionate», è di «darle del pari atto che essa ha intenzione di chiedere la riunione di detto nuovo ricorso» alla presente controversia.
paragrafo 2
La ricorrente non ha dimostrato di avere interesse a siffatte pronunzie, nè d'altro lato la Corte è in grado di stabilire l'esistenza di un interesse del genere. Infatti il diritto di agire della ricorrente non dipende affatto dalla circostanza che la Corte le abbia preventivamente dato atto della sua intenzione di valersene. Non è concepibile la riunione di un futuro ricorso all'attuale causa la quale viene definita con la presente sentenza. Questi due capi della domanda sono pertanto inammissibili per mancanza d'interesse.
SENTENZA › IN DIRITTO › Causa 49-59 › SULLA RICEVIBILITÀ › I — Per quanto concerne le eccezioni della convenuta
punto 1
Per quanto concerne la richiesta diretta ad ottenere la revoca delle esenzioni la convenuta si è rimessa al prudente apprezzamento della Corte sulla questione se un silenzio-rifiuto dell'Alta Autorità sussista nonostante che, entro il termine di due mesi contemplato nell'art. 35, 3o comma, la Divisione del Mercato abbia risposto alla ricorrente che le questioni da essa sollevate erano state poste allo studio.
Ad avviso della Corte una risposta di tal genere non osta alla ricevibilità di un ricorso per carenza, posto che essa non costituisce una decisione a sensi del Trattato, e di conseguenza, ad onta della menzionata lettera, il silenzio-rifiuto, a sensi dell'art. 35 del Trattato C.E.C.A., sussiste e perciò sotto questo aspetto il ricorso per carenza è ricevibile.
punto 2
Per quanto concerne la richiesta che venga fissata una nuova aliquota del contributo di perequazione e che essa venga resa nota alla ricorrente unitamente a tutti gli elementi atti a consentirle un effettivo controllo sulle modalità di determinazione dell'aliquota stessa, la convenuta afferma che il silenzio-rifiuto non sussiste, nè avrebbe potuto sussistere.
Onde dimostrare che non vi è silenzio-rifiuto la convenuta deduce che, fin dalla pronunzia della sentenza 32 e 33-58, si sarebbe dato inizio alle pratiche necessarie per uniformarsi ad essa e per fissare la nuova aliquota del contributo.
Questo argomento non è pertinente: infatti il silenzio-rifiuto contemplato nell'art. 35 del Trattato è caratterizzato dalla mancanza di una decisione esplicita. Dei lavori destinati a preparare una siffatta decisione non possono essere equiparati alla decisione stessa.
Onde dimostrare che il silenzio-rifiuto era impossibile, la convenuta sostiene che gli uffici dell'Alta Autorità avevano bisogno di un ragionevole lasso di tempo per fissare, in ossequio alla sentenza 32 e 33-58, la nuova aliquota del contributo; e che l'Alta Autorità non potrebbe essere «costretta a modificare entro un dato termine ed a richiesta di un'impresa» la disciplina di cui trattasi.
Con ciò l'Alta Autorità confonde la ricevibilità del ricorso con la sua fondatezza. A norma dell'art. 35, 3o comma, del Trattato C.E.C.A., il ricorso per carenza può essere proposto qualora decorsi due mesi dalla diffida l'Alta Autorità non abbia adottato alcuna decisione.
Quanto precede mostra che le eccezioni di irricevibilità opposte dalla convenuta vanno disattese.
SENTENZA › IN DIRITTO › Causa 49-59 › SULLA RICEVIBILITÀ › II — Per quanto concerne le eccezioni delle intervenienti
paragrafo 1
Le intervenienti hanno opposto eccezioni di irricevibilità di cui la convenuta non si è valsa. Non si può negare alle intervenienti il diritto di far ciò, posto che tali eccezioni od argomenti sono diretti al rigetto delle conclusioni della ricorrente.
paragrafo 2
1. Le intervenienti eccepiscono che il silenzio-rifiuto circa la revoca delle esenzioni ad esse concesse sarebbe un atto puramente confermativo per cui la ricorrente non avrebbe più il diritto di chiederne l'annullamento, dato che il termine stabilito dal Trattato per l'impugnazione delle precedenti decisioni conformi sarebbe trascorso. L'interveniente Breda Siderurgica aggiunge che le esenzioni non costituirebbero una decisione giacchè nel concederle l'Alta Autorità avrebbe semplicemente applicato le decisioni di base 22-54, 14-55 e 2-57, di guisa che il rifiuto di revocare dette esenzioni non sarebbe nemmeno esso una decisione a sensi del Trattato in quanto «se non esiste una decisione la quale possa essere tacitamente confermata, non si può avere una decisione confermativa». D'altronde la convenuta, nelle osservazioni relative alla memoria suppletiva della Breda Siderurgica, assume che l'atto impugnato costituisce una semplice interpretazione di una disciplina precedentemente introdotta ed aggiunge che un atto interpretativo, «anche se indubbiamente rappresenta una presa di posizione, non è per questo una decisione» e non può costituire oggetto nè di un ricorso diretto di annullamento, nè di un ricorso per carenza.
La Corte non può aderire a queste tesi.
Per quanto concerne gli argomenti svolti dall'interveniente Breda Siderurgica e l'argomentazione suppletiva della convenuta, essi trascurano il fatto che l'applicazione della decisione generale 2-57 ad un caso concreto costituisce di per sé una decisione e ciò indipendentemente dalla natura giuridica della lettera in data 18 dicembre 1957. Così per l'Alta Autorità, il fatto di aver sciolto le riserve precedentemente formulate dal suo rappresentante a proposito delle esenzioni di cui trattasi equivaleva ad una decisione. Le esenzioni concesse alle intervenienti costituiscono perciò delle decisioni.
Per quanto concerne l'argomento secondo il quale il rifiuto di revocare le esenzioni concesse alla Breda ed alla Hoogovens sarebbe un atto puramente confermativo, è vero che un atto con il quale ci si limiti a confermare un atto precedente non darebbe agli interessati la posssibilità di rimettere in discussione la validità dell'atto confermato; tuttavia questo principio generale non si applica qualora intervenga un fatto nuovo che muti le circostanze ed i presupposti essenziali che stanno alla base del primo atto.
Esperendo il procedimento di cui all'art. 35 del Trattato, la ricorrente chiedeva all'Alta Autorità di uniformarsi alla sentenza della Corte 32 e 33-58, assumendo che, secondo la motivazione di detta sentenza, le esenzioni concesse alle imprese integrate dal punto di vista dell'ubicazione non erano più giustificate e dovevano perciò essere revocate; la questione se la menzionata sentenza costringa a ritenere invalido il silenzio-rifiuto impugnato verrà esaminata col merito; tuttavia, dato quanto precede, l'argomento tratto dall'asserito carattere puramente confermativo di detta decisione implicita non può essere considerato come una valida eccezione di irricevibilità.
Da quanto sopra svolto emerge che le eccezioni di irricevibilità sin qui esaminate vanno respinte.
2. L'interveniente Hoogovens oppone una eccezione di irricevibilità tratta dalla circostanza che la ricorrente non avrebbe dedotto lo sviamento di potere. Tale affermazione è in realtà infondata, dato che nell'atto introduttivo la ricorrente ha invocato lo sviamento di potere ed ha esposto in modo pertinente le circostanze, a suo parere, atte a provarlo. Di conseguenza l'eccezione di cui trattasi va respinta, e ciò a prescindere dalla questione se la ricevibilità del ricorso dipenda dall'esser stato dedotto uno sviamento di potere.
3. Le intervenienti hanno opposto altre due eccezioni di irricevibilità: esse assumono in primo luogo che la decisione impugnata è generale e quindi contro di essa può essere fatto valere solo lo sviamento di potere il quale, nella specie, sarebbe invece giuridicamente impossibile, posto che l'Alta Autorità non avrebbe agito in virtù di un potere discrezionale. Esse sostengono poi che, anche qualora la decisione fosse individuale, la ricorrente, in quanto basi la propria azione sul 2o comma dell'art. 35, potrebbe denunciare soltanto lo sviamento di potere.
a) Il carattere della decisione impugnata dev'essere stabilito in base al contenuto della diffida inviata dalla ricorrente all'Alta Autorità. Con essa la ricorrente chiedeva in ispecie l'adozione di una serie di decisioni individuali di revoca. La Corte ritiene essere proprio questo l'elemento essenziale della diffida, giacchè nel momento in cui essa fu redatta non constava sussistessero casi analoghi a quelli delle due intervenienti, di guisa che essa concerneva in sostanza la revoca delle esenzioni concesse alla Hoogovens ed alla Breda Siderurgica, Perciò il rifiuto di accogliere la richiesta della ricorrente presenta il carattere di decisione individuale. Analoghe considerazioni valgono per gli altri elementi della decisione richiesta, cioè la fissazione della nuova aliquota dei contributi e la comunicazione di questa alla ricorrente. Infatti dal contesto e dalle circostanze emerge che la ricorrente, sia pure servendosi di termini impropri, desiderava in sostanza che il contributo a suo carico venisse commisurato tenendo conto della revoca delle esenzioni sopra menzionate e che esso le fosse reso noto. Ne consegue che, anche sotto questo aspetto, la decisione impugnata ha carattere individuale.
Detta decisione individuale riguarda la ricorrente dato che, in seguito alle esenzioni di cui sopra, essa è tenuta a versare un contributo più elevato e che tale circostanza influisce certamente sulle relazioni di concorrenza esistenti fra la ricorrente e le intervenienti.
b) Poiché il provvedimento impugnato è una decisione individuale, la ricorrente può in linea di massima denunciare tutti i mezzi contemplati nell'art. 33, 1o comma del Trattato, non già il solo sviamento di potere. Pertanto, non è affatto necessario risolvere il problema se possa aversi sviamento di potere nell'adozione di un atto vincolato. È opportuno tuttavia stabilire se, come afferma l'interveniente Hoogovens, la disposizione sopra menzionata sia inapplicabile nella specie per il fatto che il ricorso per carenza di cui al 2o comma dell'art. 35, in base a questa disposizione, è ammesso unicamente per sviamento di potere. Questa obiezione misconosce il fatto che il ricorso in realtà si basa sul primo comma di detto articolo. La ricorrente ha infatti chiaramente manifestato di ritenere che l'Alta Autorità era tenuta a provvedere come richiesto nella diffida inviatale da essa ricorrente.
Dalle considerazioni che precedono risulta che le eccezioni di irricevibilità elevate sono infondate.
4. La convenuta e le intervenienti oppongono infine una eccezione di irricevibilità tratta dalla circostanza che la richiesta revoca con effetto retroattivo esorbiterebbe dai poteri dell'Alta Autorità, posto che un atto amministrativo con il quale sono stati attribuiti dei diritti soggettivi può essere revocato soltanto entro un congruo termine, termine che nella specie sarebbe già ampiamente decorso; che inoltre il principio del contemperamento degli interessi contrapposti osterebbe alla revoca richiesta. Come si è detto, la questione se l'Alta Autorità avesse il potere di adottare la decisione richiesta rientra nel merito, cosicchè essa potrà essere presa in esame soltanto unitamente alle questioni di merito.
Per queste ragioni il ricorso è ricevibile.
SENTENZA › IN DIRITTO › Causa 49-59 › NEL MERITO › I — Il ricorso per carenza diretto contro il rifiuto implicito di revocare le esenzioni controverse
paragrafo 1
La legittimità del rifiuto di revocare con effetto retroattivo le esenzioni controverse dipende in primo luogo dalla legittimità delle esenzioni stesse. Infatti, se queste sono legittime ne deriva che l'Alta Autorità ha legittimamente rifiutato di revocarle, dato che la revoca con effetto retroattivo di un atto legittimo, con il quale sono stati attribuiti dei diritti o analoghi vantaggi, è contraria a principi giuridici generali. È perciò opportuno esaminare in primo luogo se le esenzioni controverse siano legittime.
SENTENZA › IN DIRITTO › Causa 49-59 › NEL MERITO › I — Il ricorso per carenza diretto contro il rifiuto implicito di revocare le esenzioni controverse › A — Se le esenzioni controverse siano viziate
punto 1
Il rottame in questione, impiegato dalla Hoogovens e dalla Breda Siderurgica e proveniente dalle imprese loro collegate, era stato esentato dalla perequazione nel 1956-1957 in considerazione dell'integrazione locale dei reparti di cui trattasi, benchè esso potesse eventualmente essere compreso nella categoria del rottame di gruppo. Nella sentenza 17 luglio 1959, cause 32 e 33-58 (S.N.U.P.A.T. c. Alta Autorità), la Corte ha affermato che l'esenzione del rottame di gruppo non è giustificata. Ciò premesso, la citata sentenza poneva le esenzioni in una nuova luce, il che rendeva necessario un nuovo esame del loro fondamento giuridico ed una conseguente decisione in merito alla loro legittimità. Questa sentenza doveva perciò indurre l'Alta Autorità a riesaminare il proprio atteggiamento e ad accertare se le criticate esenzioni, tenuto conto dei principi stabiliti nella sentenza, potessero essere mantenute in vigore, posto che essa era ormai tenuta a rispettare detti principi a meno di non voler tollerare una discriminazione atta a falsare la normale concorrenza quale è prevista dalle norme fondamentali del Trattato. Infatti, quando le lettere del 18 dicembre 1957 e del 17 aprile 1958 furono redatte e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, l'Alta Autorità doveva ancora risolvere il problema di ricavare i principi contenuti nella decisione di base 2-57, la quale non definisce il significato delle espressioni «risorse proprie» e «rottame d'acquisto».
Nel momento in cui la ricorrente, dopo la pronunzia della sopracitata sentenza, diffidò l'Alta Autorità la situazione era mutata. In tale momento infatti, il delicato problema della interpretazione della decisione 2-57 era stato affrontato dalla Corte di Giustizia, che lo aveva in parecchi punti risolto. La sentenza di cui trattasi ha precisamente indicato i motivi per i quali l'esenzione delle risorse proprie doveva considerarsi legittima a differenza dell'esenzione del rottame detto «di gruppo». Il rifiuto dell'Alta Autorità di revocare le esenzioni, lungi dal confermare semplicemente il suo precedente atteggiamento, contiene quindi l'implicita decisione secondo la quale la sentenza della Corte non rendeva necessaria una diversa soluzione e le considerazioni che, a parere della Corte, ostavano all'esenzione del rottame di gruppo non riguardavano il caso dell'integrazione locale. Stando così le cose, il silenzio dell'Alta Autorità circa la richiesta diretta ad ottenere la revoca delle criticate esenzioni non costituiva affatto la conferma pura e semplice del suo precedente atteggiamento, ma rappresentava una nuovo decisione secondo la quale i principi stabiliti nella sentenza della Corte 32 e 33-58 non obbligavano l'Alta Autorità a mutare atteggiamento. Il rifiuto di revocare le esenzioni litigiose costituisce perciò una nuova decisione dell'Alta Autorità, decisione che la ricorrente aveva diritto di impugnare come ha in effetti tempestivamente impugnato con il presente ricorso.
punto 2
È opportuno prendere quindi in esame il problema della legittimità delle esenzioni litigiose alla luce dei principi stabiliti dalla Corte nella sua precedente sentenza (32 e 33-58).
Nel concedere le esenzioni in considerazione dell'integrazione locale dei reparti, l'Alta Autorità ha fondato la sua decisione su un legame essenzialmente geografico, cioè contingente, ciò che la. Corte ha dichiarato inammissibile nella sua precedente sentenza.
Nella menzionata sentenza, inoltre, la Corte ha enunciato il principio che l'esonero del rottame di gruppo, in quanto fonte di discriminazioni vietate dall'art. 4 del Trattato, è contrario al Trattato stesso.
Il rottame proveniente dai reparti della Breedband ed utilizzato dalla Hoogovens, come pure il rottame impiegato dalla Breda Siderurgica e proveniente dalle imprese collegate, costituisce del rottame di gruppo. Infatti nè la Hoogovens, nè la Breda costituiscono un' impresa unica con le società dalle quali proviene il rottame di cui trattasi. Il concetto di impresa a sensi del Trattato s'identifica con quello di persona fisica o giuridica, posto che il Trattato si richiama essenzialmente a tale concetto per determinare quali siano i titolari dei diritti e degli obblighi stabiliti dal diritto comunitario. Perchè fosse ammissibile che più società distinte costituiscano un'unica impresa a sensi dell'art. 80 del Trattato sarebbe necessario che il Trattato contenesse un'esplicita disposizione in tal senso; in mancanza di una disposizione siffatta, non è lecito presumere che due società separate e distinte possano costituire un'unica impresa a sensi del Trattato, e ciò tanto meno in quanto esse, agli effetti del loro diritto nazionale, hanno personalità giuridiche distinte. Del resto, se la tesi opposta venisse accolta l'identificazione delle imprese contemplate nell'art. 80 diverrebbe spesso impossibile.
Inoltre, per quanto riguarda il complesso industriale Breda, soltanto la società Breda Siderurgica produce acciaio, mentre le altre società esercitano solo attività di trasformazione dell'acciaio. Ciò posto, la società Breda Siderurgica e le altre società del gruppo non potrebbero mai costituire una impresa unica a sensi dell'art. 80 del Trattato, dal momento che questo contempla unicamente le imprese «le quali esercitano un'attività produttiva nel settore del carbone e dell'acciaio». L'integrazione locale, anche spinta all'estremo, e l'interdipendenza economica dei rispettivi prodotti delle imprese che costituiscono un gruppo non possono far dimenticare la circostanza che i reparti nei quali viene ricuperato il rottame appartengono e persone giuridiche distinte dalle intervenienti. Se, nel costituire un gruppo, gli interessati hanno scelto espressamente una forma giuridica determinata, dalla quale si ripromettono determinati vantaggi, essi non possono poi pretendere che non si tenga conto di detta forma giuridica tutte le volte che essa può recar loro danno. Sarebbe del resto ingiusto applicare al rottame scambiato fra due società distinte norme diverse a seconda che i loro opifici siano ubicati in siti vicini o più o meno distanti. Un sistema del genere finirebbe per aggravare l'onere supplementare costituito dalla necessità di accollarsi le spese di trasporto e rischierebbe così di aumentare artificialmente le differenze fra i costi di produzione, il che sarebbe contrario sia al Trattato, sia ai principi basilari del sistema di perequazione.
Infine la tesi della Hoogovens, secondo la quale l'impiego che essa fa del rottame dei cali di lavorazione proveniente dai reparti della Breedband comporterebbe un aumento dei rendimenti in seno ad una stessa impresa e le due imprese non costituirebbero un gruppo capace di modificare artificialmente il gioco della concorrenza, è contraddetta dal fatto che in realtà non si tratta di una sola impresa, bensì di due società giuridicamente distinte, fornite ciascuna di personalità giuridica. La messa in comune dei profitti e delle perdite, stabilita nel contratto che regola i rapporti fra la Hoogovens e la Breedband, indica unicamente che fra le due imprese vi è una collaborazione, in virtù della quale — si tratti o meno di una intesa o di una concentrazione — le due imprese costituiscono un gruppo. Ne consegue che l'esenzione concessa alla Hoogovens in considerazione dell'esistenza del gruppo Hoogovens-Breedband è atta a falsare la concorrenza ossia, nella specie, le relazioni di concorrenza esistenti fra la Hoogovens ed altre imprese le quali non formano gruppo con dei produttori di rottame.
Per questi motivi le norme, enunziate nella sentenza 32 e 33-58, secondo le quali il rottame detto di gruppo dev'essere assogettato alla perequazione, si applicano del pari alle intervenienti.
punto 3
La Hoogovens afferma che le esenzioni controverse dovrebbero essere mantenute in vigore onde evitare di tassare due volte le stesse imprese per le stesse partite di rottame, cosa questa che la Corte avrebbe riprovato nella sua precedente sentenza.
La Corte non può accogliere questa tesi. Nella sentenza 32 e 33-58 la Corte ha riprovato la doppia imposizione soltanto ove essa colpisca la stessa impresa, non già quando riguardi più imprese giuridicamente distinte. Di conseguenza, il criterio decisivo non va ravvisato nell'identità tecnica del materiale, ma nell'identità fra colui che acquista e colui che ricupera il rottame. In numerosi casi esiste infatti una relazione di filiazione tecnica fra il rottame ricuperato nel corso della produzione di prodotti finiti ed il rottame impiegato per produrre l'acciaio destinato a detta produzione. Tenuto conto della ininterrotta circolazione del rottame grezzo o trasformato attraverso i vari stadi della produzione, è inevitabile assoggettare a contributo «la stessa partita di rottame» due volte ed anche più, a meno che non si voglia rendere inefficace il meccanismo finanziario della perequazione.
Rimane così assodato che le decisioni con le quali sono state concesse le esenzioni alla Hoogovens ed alla Breda Siderurgica sono illegittime, dato che l'esenzione basata sul criterio dell'integrazione locale è in contrasto con l'interpretazione del Trattato contenuta nella sentenza pronunciata dalle Corte nelle cause no 32 e 33-58.
punto 4
Occorre poi esaminare se la contestazione dell'illegittimità delle criticate esenzioni non sia in contrasto con la decisione di base 2-57.
La Corte lo esclude. Infatti :
a) Dall'art. 2 della decisione 2-57 risulta che l'espressione «risorse proprie», di cui all'art. 4 della decisione, si riferisce «alle imprese contemplate nell'art. 80 del Trattato», essendo inteso che si tratta dell'impresa che impiega il rottame, perciò nella specie della Hoogovens e della Breda Siderurgica. Va perciò affermato in primo luogo che per «risorse proprie» la decisione 2-57 intende il rottame che è fin dall'origine di proprietà di una impresa a sensi del Trattato. Questa interpretazione, lungi dal tradire il pensiero degli autori della decisione, è stata da questi adottata nella lettera del 18 dicembre 1957 (G. U. del 1o febbraio 1958, pagg. 45-48) giacchè in tale lettera è precisato che il concetto di «risorse proprie» dev'essere interpretato «secondo il significato etimologico del termine». Il concetto di «impresa», quale è delineato nell'art. 80 del Trattato, si identifica con il concetto di persona fisica o giuridica, come già si è detto sub A 2, e di conseguenza, se una decisione dell'Alta Autorità si riferisce puramente e semplicemente alle «imprese contemplate nell'art. 80 del Trattato», vi è motivo di ritenere che con ciò essa intenda le persone fisiche o giuridiche in nome delle quali vengono esercitate le attività contemplate in detto articolo. È d'altronde assodato nella specie che tale interpretazione corrisponde alla volontà degli autori della decisione 2-57, in quanto nella lettera del 18 dicembre 1957 l'Alta Autorità ha precisato «che un'impresa… è in ogni caso contraddistinta dalla propria ragione sociale». Inoltre, il richiamo al rottame «proprio» di un'impresa implica il concetto di «proprietario» il quale ha natura strettamente giuridica.
Dalle considerazioni sopra svolte emerge che, a norma della decisione 2-57, può essere considerato come «risorse proprie», e quindi esentato dalla perequazione, soltanto il rottame il quale, dal momento della sua «produzione» a quello del suo impiego, non ha cambiato proprietario, intendendo quest'ultimo termine in senso strettamente giuridico: e tale non è il caso per il rottame in questione,
b) L'interveniente Hoogovens si è adoperata a dimostrare che il rottame che essa riceve dalla società Breedband non ha mai cessato di essere di proprietà della Hoogovens. In proposito essa ha dedotto in ispecie che :
in forza del contratto stipulato fra essa e la Breedband le due società formano una «maatschap» a sensi degli artt. 1655 e segg. del codice civile olandese;
in base al diritto olandese, i soci di una «maatschap» sono comproprietari dei beni prodotti in società.
Questi argomenti si basano essenzialmente sul contratto intervenuto fra la Hoogovens e la Breedband, che l'interveniente non ha ritenuto di dover produrre; essa ha insistito sul carattere «estremamente riservato» di tale contratto ed ha dichiarato di avere gravi difficoltà a rivelarne il contenuto alla ricorrente ed all'interveniente Breda Siderurgica, le quali sono sue concorrenti. Essa si è però dichiarata disposta a esibire il contratto a persone vincolate dal segreto professionale, se necessario in presenza del giudice relatore, od anche all'Alta Autorità, onde rendere possibili le verifiche che la Corte ritenesse necessarie.
Ad avviso della Corte si violerebbe un principio giuridico fondamentale se si ponessero a base di una sentenza circostanze e documenti di cui le parti, od una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano potuto esprimersi.
In occasione dell'accesso effettuato dalla Corte a Ijmuiden, il rappresentante dell'interveniente, interpellato in proposito, ha dichiarato che il contratto non conteneva alcuna menzione espressa del regime di proprietà, ma che tuttavia, secondo l'interveniente, la prova della comproprietà risulterebbe da diverse sue clausole. Non è possibile interpretare e valutare dette clausole ove non sia noto l'intero contratto; poichè l'interveniente stessa si è richiamata al contratto a sostegno dell'assunto secondo il quale il rottame proveniente dalla Breedband può essere equiparato alle risorse proprie della Hoogovens, spettava ad essa fornire la prova della veridicità delle sue affermazioni. Sarebbe inconcepibile che la Corte di sua iniziativa, mediante provvedimenti istruttori, si procurasse gli elementi atti a provare la fondatezza dell'assunto dell'interveniente, quando questa sia in grado di fornirla essa stessa. Per questi motivi la Corte, preso atto delle riserve e delle esitazioni della Hoogovens, non ha ordinato la produzione del contratto. Poichè l'interveniente non ha fornito la prova della sue affermazioni, non vi è luogo di pronunziari sulla fondatezza della tesi di cui trattasi.
Non è pertanto dimostrato che il rottame fornito dalla società Breedband alla Hoogovens costituisca «risorse proprie» secondo il significato etimologico del termine.
c) Alla stessa constatazione deve giungersi nei confronti dell'interveniente Breda Siderurgica, la quale nemmeno ha affermato che manchi un trasferimento di proprietà del rottame di cui trattasi.
punto 5
Ne consegue che le esenzioni concesse alle intervenienti sono delle deroghe vere e proprie.
La decisione 2-57 non prevede deroghe né generali né speciali al regime delle risorse proprie; inoltre, trattandosi di meccanismi finanziari diretti alla perequazione degli oneri, la facoltà di concedere delle deroghe non si può presumere, e ciò tanto meno in quanto qualunque deroga a favore di un contribuente aumenta inevitabilmente gli oneri gravanti sugli altri.
Le criticate deroghe sono state perciò concesse in conseguenza di un'errata interpretazione della decisione 2-57.
punto 6
È inoltre opportuno esaminare se le considerazioni sopra svolte non siano invalidate in conseguenza della circostanza che il rottame di cui trattasi non sarebbe nemmeno «rottame d'acquisto», dando a questa espressione il senso che si può ricavare da una ragionevole interpretazione della decisione 2-57.
a) L'interveniente Breda Siderurgica ha dichiarato, in occasione dell'accesso sul posto, che quando essa ritira rottame dalle società collegate viene fissato un prezzo il quale spesso costituisce persino «oggetto di una seria discussione» ; non vi può quindi esser dubbio che dette consegne costituiscano degli acquisti, dal momento che vi è un accordo circa un trasferimento di proprietà contro pagamento di un prezzo.
b) L'interveniente Hoogovens ha affermato, in occasione dell'accesso, che, «per le consegne di rottame proveniente dalla Breedband, questa riceve una nota di credito della Hoogovens, calcolata in base al prezzo del rottame sul mercato interno»; essa ha però aggiunto che «detto prezzo è irrilevante, giacchè viene calcolato soltanto per stabilire con precisione il costo di produzione nelle varie fasi del ciclo produttivo» e che comunque «il prezzo» va in definitiva a carico delle due società, in forza dell'intervenuto accordo che le obbliga a mettere in comune i loro profitti e le loro perdite. Queste affermazioni non sono state contestate dalla ricorrente.
Tuttavia, a parere della Corte, dalla struttura e dagli scopi della decisione 2-57 risulta che nel concetto di «rottame d'acquisto» sono comprese anche le consegne di cui trattasi. Come la Corte ha già affermato nella sentenza 32 e 33-58, gli obiettivi ed i principi fondamentali del meccanismo di perequazione mostrano che l'esenzione delle risorse proprie costituisce un'eccezione alla regola secondo la quale tutti i consumatori di rottame sono tenuti, in quanto tali, a corrispondere i contributi di perequazione; ne consegue che, in caso di dubbio, dev'essere interpretato in modo estensivo il concetto di «rottame d'acquisto», non già quello di «risorse proprie». Si deve perciò considerare come «rottame d'acquisto» tutto il rottame per il quale vi è trasferimento di proprietà con determinazione di un prezzo, sia che il trasferimento avvenga in forza di un contratto di compravendita vero e proprio, sia che si tratti di un contratto equiparabile ed indipendentemente dal fatto che fra acquirente e venditore esista o meno una comunione dei profitti e delle perdite: in questa ipotesi ricade appunto il rottame in questione.
Dalle considerazioni che precedono risulta che le esenzioni concesse alle intervenienti sono in contrasto tanto con il Trattato quanto con la decisione 2-57.
SENTENZA › IN DIRITTO › Causa 49-59 › NEL MERITO › I — Il ricorso per carenza diretto contro il rifiuto implicito di revocare le esenzioni controverse › B — Se le esenzioni illegittime di cui è causa possano essere revocate
paragrafo 1
Le intervenienti sostengono che il rifiuto di revocare le esenzioni sarebbe giustificato dalla mancanza d'interesse ad un provvedimento del genere, in quanto il sistema di perequazione non è più in funzione e trovasi in liquidazione, di guisa che l'annullamento ex nunc della decisione impugnata non avrebbe alcun effetto pratico, mentre la revoca con effetto retroattivo e la modifica delle somme di cui esse sono state debitrici in passato sarebbero contrarie al principio secondo il quale non è ammessa la revoca dei vantaggi acquisiti.
paragrafo 2
Questa tesi non tiene conto del fatto che il principio della certezza del diritto, per quanto importante sia, non va applicata in modo assoluto, ma in concomitanza col principio di legittimità. La decisione se l'uno o l'altro di detti principi debba prevalere nel caso singolo dipende dal confronto fra l'interesse pubblico e gli interessi privati in contrasto, ossia
paragrafo 3
da un lato, l'interesse dei beneficiari, cioè il fatto che essi potevano in buona fede ritenere di non dover pagare contributi sul rottame di cui trattasi e potevano amministrare le loro aziende confidando nella stabilità di tale situazione,
d'altro lato, l'interesse della Comunità, il quale consiste nel regolare funzionamento del meccanismo di perequazione — basato sulla solidarietà di tutte le imprese consumatrici di rottame — interesse il quale impone di evitare che gli altri contribuenti sopportino in via definitiva le conseguenze patrimoniali di esenzioni illegittimamente concesse a loro concorrenti.
paragrafo 4
Occorre del pari tener conto del carattere sempre provvisorio degli addebiti e della possibilità di dilazionare il pagamento di contributi arretrati. D'altronde, in base al diritto di tutti gli Stati membri, la revoca con effetto retroattivo è generalmente ammessa nei casi in cui l'atto da revocare è stato formato in base ad inesatte o incomplete indicazioni degli interessati. La Corte non può escludere che tale principio vada applicato nella specie. Infatti, una dichiarazione fatta dal rappresentante dell'interveniente Hoogovens in occasione del sopraluogo effettuato dalla Corte ad IJmuiden come pure la Relazione Annuale 1959 della Breedband N. V. comprovano che questa ha fornito alla Hoogovens anche del rottame ricuperato dalla laminazione di bramme d'acciaio non provenienti dalla Hoogovens. D'altro lato, dalle dichiarazioni fatte dal rappresentante della Breda Siderurgica in occasione del sopraluogo effettuato dalla Corte a Sesto S. Giovanni risulta che le società collegate all'interveniente Breda Siderurgica sono libere nella scelta dei loro fornitori d'acciaio, di guisa che il rottame che esse consegnano alla Breda Siderurgica non proviene unicamente dall'acciaio da questa fornito.
paragrafo 5
Va tuttavia rilevato che la valutazione di questa circostanza come pure dell'importanza rispettiva degli interessi contrapposti e, conseguentemente, la decisione di revocare o meno con effetto retroattivo le esenzioni viziate spettano in primo luogo all'Alta Autorità: la Corte non può sostituirsi all'Alta Autorità e deve perciò limitarsi a rinviarle la pratica affinchè essa proceda, in conformità all'art. 34 del Trattato, a detta valutazione.
paragrafo 6
Da quanto dianzi detto risulta che la decisione impugnata è illegittima, in quanto essa si basa sul presupposto, giuridicamente erroneo, che le esenzioni in contesto fossero legittime e che l'Alta Autorità non avesse il potere di revocarle. La decisione va pertanto annullata e la pratica rinviata all'Alta Autorità.
SENTENZA › IN DIRITTO › Causa 49-59 › NEL MERITO › II — Il ricorso per carenza diretto contro il silenzio-rifiuto di fissare la nuova aliquota dei contributi e di renderla nota alla ricorrente con tutti gli opportuni chiarimenti.
paragrafo 1
L'eventuale revoca delle esenzioni in contesto implicherebbe l'obbligo per la convenuta di fissare la nuova aliquota di base della perequazione, di sostituire alle decisioni con le quali la ricorrente è stata tassata nuove decisioni fondate su un calcolo esatto e debitamente motivate ed infine di comunicare dette decisioni alla ricorrente. Tuttavia gli uffici dell'Alta Autorità devono in tal caso disporre di un termine ragionevole per procedere a dette operazioni, di guisa che non si può ammettere che la convenuta fosse tenuta ad adottare le decisioni richieste entro il giorno in cui si presume essa abbia adottato la decisione implicita impugnata. Cionondimeno l'annullamento del rifiuto di procedere alla revoca ha come conseguenza inevitabile l'annullamento del rifiuto di modificare la tassazione; pertanto anche questa parte della decisione impugnata va annullata.
paragrafo 2
Stando così le cose, non è affatto necessario stabilire se la decisione impugnata sia inficiata anche dagli altri vizi dedotti dalla ricorrente, cioè la sviamento di potere, l'incompetenza e la violazione di forme essenziali.
SENTENZA › SPESE
paragrafo 1
A norma dell'art. 69, § 2, del Regolamento di Procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la parte soccombente va condannata alle spese. Nella specie la ricorrente è rimasta soccombente nella causa 42-59, mentre la convenuta e le intervenienti sono rimaste soccombenti nella causa 49-59 e pertanto, per quanto concerne la causa 42-59, la ricorrente deve sopportarne le spese, ivi comprese quelle dell'intervento. Per quanto concerne la causa 49-59, appare opportuno porre a carico della convenuta e delle intervenienti le spese da ciascuna di esse sostenute, di condannare la parte convenuta a rifondere le spese alla ricorrente salvo quelle determinate dagli interventi, e le intervenienti a rifondere alla ricorrente le spese ad essa rispettivamente causate dal loro intervento.
Dispositivo
Letti gli atti di causa;
Sentita la relazione del giudice relatore ;
Sentite le parti nelle loro difese orali ;
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;
Visti gli artt. 4, 33, 34, 35, 40, 53 e 80 del Trattato C.E.C.A. ;
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.;
Vista la decisione 2-57 dell'Alta Autorità;
Visto il Regolamento di Procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;
LA CORTE
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce
nella causa 42-59 :
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle degli interventi.
nella causa 49-59 :
1. È annullata la decisione implicita con la quale l'Alta Autorità ha rifiutato di revocare con effetto retroattivo le esenzioni concesse alle intervenienti, di stabilire, come conseguenza della revoca, l'ammontare dei contributi dovuti alla ricorrente come pure di comunicare alla stessa detto ammontare unitamente a tutti gli elementi atti a consentirle di controllare il modo in cui detto ammontare è stato calcolato.
2. La pratica è rinviata all'Alta Autorità.
3.
a) La convenuta e le intervenienti sopporteranno ciascuna le proprie spese.
b) La convenuta è condannata a rifondere alla ricorrente le spese, salvo quelle causate dall'intervento.
c) Le intervenienti sono condannate a rifondere alla ricorrente le spese rispettivamente provocate dal loro intervento.
Firme
Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 22 marzo 1961.
DONNER
HAMMES
CATALANO
RIESE
DELVAUX
RUEFF
ROSSI
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 22 marzo 1961.
Il Cancelliere :
H. J. Eversen
Cancelliere aggiunto
Il Presidente :
A. M. Donner