Sez. 1, Sentenza n. 3416 del 18/06/1979 (Rv. 399843 - 01)
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE - SOCIETA ARMATRICE RESPONSABILE CIVILE PER FATTO ILLECITO DEL COMANDANTE - GIUDIZIO RISARCITORIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO - AUTORITA DEL GIUDICATO PENALE INVOCATA DAL DANNEGGIATO MEDESIMO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PARTECIPAZIONE AL PROCESSO PENALE DELL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA IN QUALITA DI COIMPUTATO DEL COMANDANTE DELLA NAVE - INSUFFICIENZA.*
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE - SOCIETA ARMATRICE RESPONSABILE CIVILE PER FATTO ILLECITO DEL COMANDANTE - GIUDIZIO RISARCITORIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO - AUTORITA DEL GIUDICATO PENALE INVOCATA DAL DANNEGGIATO MEDESIMO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PARTECIPAZIONE AL PROCESSO PENALE DELL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA IN QUALITA DI COIMPUTATO DEL COMANDANTE DELLA NAVE - INSUFFICIENZA.*
Nel giudizio risarcitorio promosso contro una societa armatrice, in qualita di responsabile civile, ai sensi dell'art 274 cod nav, per fatto illecito commesso dal comandante della nave, il danneggiato puo invocare l'autorita del giudicato penale, secondo la previsione dell'art 27 cod proc pen (nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n 99 del 1973), esclusivamente quando la societa medesima abbia partecipato, o sia stata messa in grado di partecipare al procedimento penale, per essere stata citata dalla parte civile, o per aver ricevuto avviso di procedimento nell'indicata veste di responsabile civile, e non anche, pertanto, per il solo fatto della partecipazione a quel processo del suo amministratore, in qualita di coimputato del comandante della nave.*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 274, Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)