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Sez. 3, Sentenza n. 5188 del 11/11/1978 (Rv. 394934 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA - DETERMINAZIONE "A POSTERIORI" - CRITERI - FATTISPECIE (INVESTIMENTO DI PEDONE DA PARTE DI UN'AUTOVETTURA; ESCLUSIONE DELLA VELOCITA ECCESSIVA DI QUEST'ULTIMA).*
Stato
decisa il 1978-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394934-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA - DETERMINAZIONE "A POSTERIORI" - CRITERI - FATTISPECIE (INVESTIMENTO DI PEDONE DA PARTE DI UN'AUTOVETTURA; ESCLUSIONE DELLA VELOCITA ECCESSIVA DI QUEST'ULTIMA).*

Per la Determinazione a posteriori della velocita di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale non esiste un procedimento, logico o tecnico, unico e tassativo, ed il giudice puo formare il proprio convincimento sulla base di qualsiasi risultanza del processo, purche dotata di sufficiente valore probante e sottoposta ad adeguato vaglio critico, specialmente quando non si tratti di esprimere la velocita in valori numerici assoluti, ma di valutarne l'adeguatezza in rapporto alle concrete contingenze di tempo e di situazione. (nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza del merito che, nel caso di investimento di un pedone da parte di un'autovettura, aveva escluso la velocita eccessiva di quest'ultima, osservando che il pedone era caduto nel punto in cui era stato urtato, senza essere proiettato oltre e che la carrozzeria del veicolo aveva subito un danno di modestissima entita). (Conf 1625/73, mass n 364485).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)