Sez. 1, Sentenza n. 2620 del 16/07/1969 (Rv. 342235 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - SCONTO - DI CAMBIALI - SUSSISTENZA DI ULTERIORE CONTRATTO DI CONTO CORRENTE - INDAGINI DEL GIUDICE.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - SCONTO - DI CAMBIALI - SUSSISTENZA DI ULTERIORE CONTRATTO DI CONTO CORRENTE - INDAGINI DEL GIUDICE.*
Accertato dal giudice che, oltre al rapporto di sconto di una cambiale, esistente tra la banca scontante ed il cliente scontatario, sussiste un contratto di conto corrente, il giudice deve accertare il tipo di contratto, se cioe costituisca un conto corrente di corrispondenza avente per presupposto un mandato. Ed accertato che la banca ha scontato l'effetto ed accreditato il ricavo nel conto corrente del cliente, il giudice deve anche accertare se, non base al contratto di sconto, di cui all'art.1858 cod.civ., ma in dipendenza di un contratto di conto corrente bancario per corrispondenza, di cui all'art.1823 cod civ., non sia sorto a carico della banca l'Obbligo di esecuzione di incarichi e Disposizioni od ordini del cliente, a termini, anche, degli artt.1852 e 1858 cod.civ. in relazione all'art.1710 cod.civ.. in particolare, il giudice deve esaminare se l'esistenza di un contratto di conto corrente per corrispondenza non abbia creato nella banca lo Obbligo di eseguire pagamenti per conto del cliente, e se la richiesta di porre in esecuzione la cambiale non abbia costituito una domanda di eseguire il pagamento, ad essa banca girataria, mediante addebito al cliente, sul conto corrente, e per conto del girante. Infine, il giudice deve esaminare se l'ordine, di pagare la cambiale coi fondi del girante prelevandoli dal conto corrente, al giratario, non rientri nei limiti del contratto e sia eseguibile in relazione alla sussistenza dei fondi necessari.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1859
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)