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Sez. 1, Sentenza n. 22960 del 31/10/2007 (Rv. 600635 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE | Mandato di pagamento di cambiali - Prova - Predisposizione della provvista da parte del correntista - Rilevanza - Domiciliazione della cambiale presso la Banca - Presunzione di autorizzazione di pagamento ex art. 4 Legge cambiaria - Rilevanza - Falsità della sottoscrizione dei titoli cambiari irrilevanza - Ragioni - Autonomia del mandato rispetto all'obbligazione cambiaria - Terzietà della banca rispetto all'obbligazione cartolare.
Stato
decisa il 2007-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600635-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE

In tema di prova dell'esistenza di un mandato di pagamento di cambiali conferito dal correntista alla banca, costituiscono circostanze rilevanti sia la domiciliazione presso l'istituto bancario, dovendosi presumere ai sensi dell'art. 4 Legge cambiaria che il terzo domiciliatario fosse autorizzato a provvedere al pagamento, sia la predisposizione della provvista da parte del cliente, mentre è ininfluente l'eventuale falsità della sottoscrizione sui titoli da parte dell'obbligato cambiario, perché il contratto bancario è negozio autonomo e l'istituto di credito mandatario è terzo rispetto all'obbligazione cartolare.

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)