Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore
Testo vigente
Art. 36
1. Nel caso preveduto nel comma settimo dell'articolo 24 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, coloro che aspirano ad uno dei posti messi a concorso, non coperto o resosi vacante, debbono rivolgere la domanda al Direttorio del sindacato della circoscrizione in cui il posto e' disponibile.
2. Qualora il conferimento del posto avvenga a favore di un aspirante gia' iscritto in uno degli albi del distretto, la deliberazione con cui e' disposta l'iscrizione non ha effetto se l'interessato non comprovi, entro trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa, di avere regolarizzato propria situazione riguardo all'obbligo della residenza termini dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
3. Per gli effetti della disposizione dello stesso comma settimo dell'art. 24 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, si considerano disponibili anche i posti lasciati vacanti, nel termine ivi stabilito, da coloro che, in applicazione della disposizione medesima, essendo gia' iscritti in un albo ottengano l'iscrizione in un altro albo del distretto, ed i posti che, nello stesso termine, siano rimasti non coperti, a norma del comma secondo del presente articolo.
Art. 37
1. I procuratori che, avendo esercitato la professione per il periodo prescritto, aspirano all'iscrizione nell'albo degli avvocati, debbono unire alla domanda, assieme agli altri documenti necessari, un certificato delle cancellerie delle autorita' giudiziarie presso le quali hanno svolto, durante il periodo prescritto, la loro attivita', contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo.
Art. 38
1. Coloro che aspirano alla iscrizione in un albo di procuratori o in un albo di avvocati a termini, rispettivamente, degli articoli 26, comma primo, lettere b) e c), e 30 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono comprovare la loro appartenenza ad una delle categorie indicate in detti articoli, mediante certificato dell'Amministrazione competente.
Art. 39
1. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda un certificato del presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di essa con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto.
2. COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 MAGGIO 1947, N. 597.
3. Nei casi di cui al comma terzo dell'art. 33 ed al comma secondo dell'art. 34 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, gli aspiranti debbono esibire anche un certificato delle Amministrazioni competenti dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie prevedute nello stesso comma terzo dell'art. 33 e nel comma primo dell'art. 34.
Art. 40
1. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 34, comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda:
a) un certificato della competente Amministrazione, dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie indicate nel detto articolo;
b) un certificato del Segretario del competente Sindacato, Presidente del Direttorio, dal quale risulti la loro attuale iscrizione in un albo di avvocati.
Art. 41
1. Per i trasferimenti preveduti negli articoli 25 e 32 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, la domanda deve essere corredata di un certificato del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, della circoscrizione a cui l'interessato appartiene, dal quale risulti che nulla osta al trasferimento.
Titolo II. Dei procedimenti davanti ai direttorii dei sindacati degli avvocati e dei procuratori e davanti alla commissione centrale - del ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione.
Capo I. Disposizioni generali.
Art. 42
1. Le adunanze della Commissione centrale e quelle dei Direttorii per la trattazione degli affari ad essi deferiti a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, non sono pubbliche.
2. Per ogni adunanza e' redatto apposito verbale, che e' firmato dal Presidente e dal segretario.
3. I dispositivi delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale.
4. Presso i Direttorii il Presidente e' sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal componente piu' anziano di eta'.
5. Nelle sedute dei Direttorii le funzioni di segretario sono esercitate dal componente nominato a termini dell'art. 75 del presente decreto.
Art. 43
1. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione centrale e' necessario l'intervento di almeno nove membri; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
2. Per la validita' delle deliberazioni nelle materie di competenza dei Direttorii dei Sindacati a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e' necessario l'intervento di non meno della meta' del numero complessivo dei componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Art. 44
1. Le deliberazioni della Commissione centrale e quelle dei Direttorii sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria.
Art. 45
1. Nei casi preveduti negli articoli 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, e 43, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti.
2. Il termine puo' essere prorogato, su richiesta dell'interessato, con provvedimento del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio.
3. L'interessato, qualora ne faccia istanza, e' ammesso ad esporre personalmente le sue giustificazioni ed a presentare testimoni. Egli puo' essere assistito da un difensore.
Art. 46
1. Alle comunicazioni da farsi a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto si provvede a cura degli Uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Le notificazioni sono eseguite a cura degli stessi Uffici per mezzo di ufficiale giudiziario.
Capo II. Dei procedimenti disciplinari in confronto degli iscritti negli albi.
Art. 47
1. Il Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, deve dare immediata comunicazione all'interessato ed al pubblico ministero dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati a termini dell'art. 38 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento e' stato iniziato.
2. Lo stesso Presidente, o un componente del Direttorio da lui delegato, raccoglie quindi le opportune informazioni ed i documenti che reputa necessari ai fini del procedimento nonche' le deduzioni che gli pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero, stabilisce quali testimoni siano utili per l'accertamento dei fatti e provvede ad ogni altra indagine.
3. Il Presidente nomina poi il relatore tra i componenti del Direttorio, e fissa la data della seduta per il giudizio, ordinando la citazione dell'incolpato, con l'osservanza del termine prescritto nell'art. 45 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Art. 48
1. La citazione e' notificata all'incolpato ed al pubblico ministero. Essa deve contenere:
1° le generalita' dell'incolpato;
2° la menzione circostanziata degli addebiti;
3° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'incolpato potra' essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sara' proceduto al giudizio in sua assenza;
4° l'elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;
5° il termine entro il quale l'incolpato, il suo difensore e il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni;
6° la data e la sottoscrizione del Presidente.
2. Ordinata la notificazione dell'atto di citazione, il Presidente provvede anche per la citazione dei testimoni.
Art. 49
1. L'incolpato ed il pubblico ministero, qualora inducano testimoni a termini del n. 5 del precedente articolo, debbono esporre sommariamente le circostanze sulle quali intendono che i testimoni siano esaminati.
2. Il Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, ordina la citazione dei testimoni indicati.
3. Qualora non sia possibile provvedere tempestivamente per la citazione dei testimoni indicati, il Presidente ordina il rinvio del giudizio ad altra prossima seduta, dandone immediatamente comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero ed ai testimoni gia' citati.
Art. 50
1. Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento. Viene interrogato quindi l'incolpato, sono esaminati i testimoni e il difensore e' ammesso ad esporre le sue deduzioni.
2. L'incolpato ha per ultimo la parola, se la domanda. Qualora l'incolpato non si presenti ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
Art. 51
1. Chiusa la discussione, il Direttorio delibera fuori della presenza dell'incolpato e del difensore.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dello articolo 473 del codice di procedura penale.
3. La decisione e' redatta dal relatore e deve contenere la esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui e' pronunziata e la sottoscrizione del Presidente e del segretario. Essa e' pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.
Art. 52
1. Nei procedimenti che si svolgono davanti al Direttorio del Sindacato nazionale, nel caso preveduto nell'art. 38, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni precedenti di questo Capo.
2. Le stesse disposizioni si applicano nei procedimenti davanti alla Commissione centrale, nel caso preveduto nell'articolo 54, n. 2, dello stesso Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, osservate per le decisioni le norme dell'art. 64 del presente decreto.
Art. 53
1. La ricusazione dei componenti di un Direttorio puo' essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per il giudizio. L'atto relativo e' presentato negli Uffici di Segreteria del Direttorio e deve contenere, sotto pena di inammissibilita', i motivi sui quali la ricusazione si fonda, ed essere sottoscritto dall'interessato o da un suo procuratore speciale.
2. La ricusazione e l'astensione non hanno effetto sugli atti compiuti anteriormente.
3. Le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare.
Art. 54
1. La cognizione dei motivi di ricusazione appartiene allo stesso Direttorio, quando, per effetto di questa, esclusi i componenti ricusati, gli altri raggiungono il numero prescritto per decidere.
2. Prima di decidere il Direttorio comunica l'atto di ricusazione alle altre parti interessate, invita i componenti ricusati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione e procede alle indagini che reputi occorrenti.
3. Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.
Art. 55
1. Nel caso preveduto nell'art. 49, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorso e' proposto nei modi e termini indicati nel primo comma dell'art. 53 del presente decreto.
2. Il ricorso e' comunicato alle altre parti interessate, a cura del Direttorio; ed i componenti ricusati sono invitati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione. Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalli comunicazione.
3. Il ricorso, assieme agli atti del procedimento ed alle deduzioni di cui al comma precedente, e' quindi trasmesso, secondo i casi, alla Commissione centrale oppure al Direttorio del Sindacato Nazionale.
4. La Commissione centrale o il Direttorio del Sindacato Nazionale, premesse le indagini che reputino occorrenti, decidono nel piu' breve termine, e, qualora ammettano la ricusazione, proseguono nel procedimento sino alla definizione di esso.
5. Si applicano per il procedimento le norme degli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del presente decreto.
6. Qualora il ricorso sia respinto oppure le ricusazioni siano ammesse parzialmente in modo che non venga a mancare presso il Direttorio competente il numero dei membri prescritto per decidere, gli atti sono immediatamente rinviati allo stesso Direttorio per l'ulteriore corso del procedimento.
7. Nel caso di astensioni, per effetto delle quali venga a mancare nel Direttorio il numero di componenti prescritto per decidere, gli atti del procedimento sono trasmessi, secondo i casi, alla Commissione centrale o al Direttorio del sindacato Nazionale. Delle astensioni e della trasmissione degli atti e' data immediata comunicazione alle parti interessate, le quali hanno facolta' di fare pervenire, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, le loro deduzioni alla Commissione centrale o al Direttorio del Sindacato Nazionale.
8. La Commissione centrale o il Direttorio del Sindacato Nazionale, se riconoscono fondati i motivi delle astensioni, proseguono nel procedimento disciplinare sino alla definizione di esso, con l'osservanza delle norme degli articoli indicati nel precedente comma quinto.
9. Qualora la Commissione centrale o il Direttorio del Sindacato Nazionale riconoscano infondati i motivi delle astensioni o le ammettano parzialmente in modo che non venga a mancare nel Direttorio competente il numero dei componenti prescritto per decidere, rinviano gli atti allo stesso Direttorio per l'ulteriore corso del procedimento.
10. Puo' essere riconosciuto il diritto di astensione anche per ragioni di convenienza non compresi dalla legge tra i motivi di ricusazione.
Art. 56
1. Nel caso preveduto nell'art. 49, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ciascuno dei Direttorii dei Sindacati, fra i quali si sia determinato un conflitto di competenza, trasmette gli atti del procedimento al Direttorio del Sindacato Nazionale.
2. Della trasmissione degli atti e' data immediata comunicazione alle parti interessate, le quali possono fare pervenire le loro deduzioni al Direttorio del Sindacato Nazionale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
3. In seguito alla decisione del Direttorio del Sindacato Nazionale, gli atti sono rimessi al Direttorio del Sindacato che sia stato ritenuto competente.
4. L'impugnazione proposta avverso la decisione del Direttorio del Sindacato Nazionale non sospende il corso del procedimento disciplinare.