Sez. 1, Sentenza n. 15571 del 24/07/2015 (Rv. 636201 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Esecuzione anticipata dei lavori per ragioni d'urgenza - Obbligo di pagamento del primo stato di avanzamento lavori - Termine - Data di approvazione del contratto - Sussistenza - Interessi moratori - Decorrenza - Dall'anticipata esecuzione dei lavori - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In materia di appalto di opere pubbliche, l'approvazione del contratto da parte dell'organo di controllo costituisce, anche in ipotesi di sussistenza delle ragioni di urgenza che consentono, ai sensi dell'art. 337, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F, l'esecuzione anticipata dei lavori, "condicio iuris" dell'efficacia del contratto, sicché, sorgendo solo da tale momento l'obbligazione della stazione appaltante al pagamento del corrispettivo, anche il diritto dell'appaltatore a percepire gli interessi moratori decorre dal ritardo nell'adempimento di tale obbligazione e non già dalla anticipata esecuzione dei lavori.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 337 com. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)