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Sez. 1, Sentenza n. 669 del 17/01/2003 (Rv. 559853 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Pagamenti dovuti all'appaltatore - Ritardo - Interessi moratori - Decorrenza - Dal contratto in forma scritta ancorché intervenuto successivamente alla ultimazione dei lavori - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559853-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

Il principio, risalente all'art. 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - secondo il quale i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta "ad substantiam" - non è derogato dall'art. 6 della legge della Regione Lazio 17 settembre 1984, n. 55, che disciplina la realizzazione ed il pagamento delle opere pubbliche eseguite in economia per cottimo fiduciario dalla Regione e prevede che il loro affidamento debba avvenire "nei modi di legge" ad opera di funzionario tecnico individuato dalla Giunta regionale. Ne consegue che, nei casi di somma urgenza previsti dall'art. 8 della suddetta legge regionale, nei quali è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, ove la stipulazione in forma scritta del contratto di cottimo fiduciario segua l'ultimazione dei lavori, è soltanto da quel momento (e non da quello precedente di ultimazione dei lavori) che sorge l'obbligazione della stazione appaltante del pagamento del corrispettivo dell'appalto, iniziano a decorrere i termini posti dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 per eseguirlo e, quindi, sorge il diritto dell'appaltatore a percepire gli interessi moratori, secondo le modalità previste dalle suddette norme e dal successivo art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Cod. Civ. art. 1350, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4, Legge Reg. Lazio 17/09/1984 num. 55 art. 6, Legge Reg. Lazio 17/09/1984 num. 55 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)