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Sez. L, Sentenza n. 1056 del 28/01/1993 (Rv. 480517 - 01)

Trasporti - Pubblici - In genere | Azienda di pubblico trasporto - Potere risolutorio - Esercizio - Art. 3 legge n. 270 del 1988 - Disciplina - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1993-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480517-01

Trasporti - Pubblici - In genere

Ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988 n. 270 (nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionalità con sentenza n. 60 del 1991), il potere risolutorio dell'azienda di pubblico trasporto non è esercitabile nei confronti di un lavoratore dichiarato inidoneo (entro il 20 giugno 1986) alle mansioni proprie della qualifica di provenienza ma successivamente adibito a mansioni equivalenti o superiori, mentre può invece essere legittimamente esercitato nei confronti di un lavoratore che, dichiarato inidoneo alle mansioni della qualifica di provenienza, sia adibito - rimasto immutato il livello retributivo - a mansioni inferiori, per le quali la retribuzione percepita non risulta più giustificata.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)