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Sez. L, Sentenza n. 44 del 07/01/1997 (Rv. 501556 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Esodo dei lavoratori inidonei alle mansioni di provenienza ex art. 3 legge n. 270 del 1988 - Requisiti - Conservazione della retribuzione delle mansioni superiori di provenienza - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501556-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

Ai fini dell'esercizio da parte delle aziende di pubblico trasporto in concessione - in forza dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988 n. 270 (dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. n. 60 del 1991 nella parte in cui non esclude dal programma di esodo i lavoratori che successivamente alla dichiarazione di inidoneità abbiano svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle di provenienza) - del potere di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori dichiarati, entro il 20 giugno 1986, inidonei alle mansioni proprie della qualifica di provenienza, che avessero maturato, o maturassero nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza, non è richiesto, in considerazione della lettera e della "ratio" della disposizione, che il lavoratore avesse conservato, in occasione del passaggio alle mansioni inferiori la retribuzione della qualifica di provenienza. (Nella specie, peraltro, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva ritenuto provata la corresponsione al lavoratore di un trattamento retributivo giustificato solo dall'inquadramento antecedente).

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)