Sez. L, Sentenza n. 4634 del 16/07/1980 (Rv. 408453 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - QUESTIONE PROSPETTATA DALLA PARTE RISULTATA INTERAMENTE VITTORIOSA MA DISATTESA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - APPELLO INCIDENTALE O RIPROSPETTAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DEDUZIONE DELLA MEDESIMA QUESTIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE RELATIVA A QUESTIONE DI AUTORITA DEL GIUDICATO DISATTESA IN PRIMO GRADO, SIA PURE CON SENTENZA FAVOREVOLE PER ALTRI MOTIVI, ED IN GRADO DI APPELLO, CON SENTENZA SFAVOREVOLE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - QUESTIONE PROSPETTATA DALLA PARTE RISULTATA INTERAMENTE VITTORIOSA MA DISATTESA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - APPELLO INCIDENTALE O RIPROSPETTAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DEDUZIONE DELLA MEDESIMA QUESTIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE RELATIVA A QUESTIONE DI AUTORITA DEL GIUDICATO DISATTESA IN PRIMO GRADO, SIA PURE CON SENTENZA FAVOREVOLE PER ALTRI MOTIVI, ED IN GRADO DI APPELLO, CON SENTENZA SFAVOREVOLE.*
La parte interamente vittoriosa nel giudizio di primo grado non e tenuta a proporre appello incidentale per essere stata disattesa una questione da essa prospettata, ne e tenuta a riproporla, a norma dell'art 346 cod proc civ, in grado di appello, ove si tratti di questione inscindibilmente legata alla domanda, della cui cognizione il giudice di appello si trova gia investito in forza dell'impugnazione principale. Pertanto, ove il giudice del gravame abbia riformato la sentenza di primo grado, l'appellato puo dedurre come motivo di ricorso per Cassazione la questione disattesa da entrambi i giudici, che, solo in Sede di gravame, ha provocato la sua soccombenza. (nella specie, l'attore aveva dedotto l'autorita del giudicato penale nel giudizio civile di primo grado. Tale autorita del giudicato era stato disattesa dal giudice di primo grado e da quello di appello, ma mentre il primo aveva accolto la domanda per altri motivi, il secondo l'aveva respinta. Riproposta la questione come motivo di ricorso per Cassazione, la suprema Corte, sulla base del principio di cui alla massima, ha ritenuto ammissibile il ricorso).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)