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Sez. L, Sentenza n. 2192 del 26/02/2000 (Rv. 534455 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Impugnativa di licenziamento disciplinare - Questioni relative alla tempestività della contestazione degli addebiti - Inscindibilità delle stesse con la originaria domanda - Esame anche d'ufficio da parte del giudice d'appello adito dal datore di lavoro soccombente in primo grado - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534455-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

In riferimento a un licenziamento disciplinare, le questioni relative alla tempestività o meno della contestazione - che sono inscindibilmente legate all'impugnativa del licenziamento - vanno esaminate nuovamente anche d'ufficio dal giudice d'appello al quale il giudizio sulla legittimità del licenziamento sia devoluto per effetto dell'impugnazione proposta dal datore di lavoro soccombente in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)