Sez. 3, Sentenza n. 3141 del 12/05/1981 (Rv. 413709 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO - EFFICACIA SANANTE RETROATTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI - PRODUZIONE SOLO IN CORSO DI CAUSA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PREESISTENTE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO - EFFICACIA SANANTE RETROATTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI - PRODUZIONE SOLO IN CORSO DI CAUSA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PREESISTENTE.*
Il principio secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio intervenuta successivamente non vale a sanare retroattivamente l'irregolarita quando il giudice di merito abbia gia rilevato il difetto di legittimazione processuale e ne abbia tratto le debite conseguenze in ordine alla validita degli Atti compiuti in Mancanza di autorizzazione si applica nell'ipotesi in cui l'autorizzazione sia stata concessa dopo il compimento degli Atti anzidetti, ma non anche quando l'autorizzazione sia stata concessa con deliberazione adottata prima della citazione o della comparsa di risposta, ma sia stata prodotta dalla parte solo in corso di causa, dal momento che in questa seconda ipotesi la legittimazione processuale sussiste fin dall'inizio, mentre il documento contenente tale autorizzazione, versato successivamente in Atti, ha funzione meramente probatoria dell'attivita processuale regolarmente svolta e non convalidatrice di quest'ultima.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)