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Sez. 2, Sentenza n. 1495 del 26/02/1983 (Rv. 426320 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO - EFFICACIA SANANTE RETROATTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI - PRODUZIONE SOLO IN CORSO DI CAUSA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PREESISTENTE.*
Stato
decisa il 1983-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426320-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO - EFFICACIA SANANTE RETROATTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI - PRODUZIONE SOLO IN CORSO DI CAUSA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PREESISTENTE.*

Il principio secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio intervenuta successivamente non vale a sanare retroattivamente l'irregolarità quando il giudice di merito abbia già rilevato il difetto di legittimazione processuale e ne abbia tratto le debite conseguenze in ordine alla validità degli Atti compiuti in Mancanza di autorizzazione, si applica nell'ipotesi in cui la autorizzazione sia stata concessa dopo il compimento degli Atti anzidetti, ma non anche quando l'autorizzazione sia stata concessa con deliberazione adottata prima della citazione o della comparsa di risposta ma sia stata prodotta dalla parte solo in corso di causa, dal momento che in questa seconda ipotesi la legittimazione processuale sussiste fin dall'inizio, mentre il documento contenente tale autorizzazione, versato successivamente in Atti, ha funzione meramente probatoria dell'attività processuale svolta regolarmente e non convalidatrice di quest'ultima. (Conf 3141/81, mass n 413709).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)