Sez. U, Sentenza n. 6699 del 20/03/2026 (Rv. 677205-02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) | Giudizio disciplinare - Mutamento del collegio giudicante nel corso del procedimento - Attività processuale prodromica all’inizio del dibattimento - Rinnovazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE)
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, in caso di mutamento della composizione del collegio nel corso del procedimento non è necessaria la rinnovazione dell'attività processuale prodromica all'inizio del dibattimento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero affidamento del quesito peritale in ordine alla capacità dell'incolpato di partecipare coscientemente al giudizio disciplinare costituisse attività dibattimentale, soggetta all'obbligo di rinnovazione).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2006 num. 109 art. 18 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)