Sez. U, Sentenza n. 19892 del 22/09/2014 (Rv. 633116 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) | Giudizio disciplinare - Sentenza emessa da collegio composto da giudici diversi da quelli che hanno partecipato al dibattimento - Conseguenze - Nullità assoluta - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE)
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, é affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura emessa da un collegio in composizione diversa da quella che ha partecipato al dibattimento in quanto pronunciata in violazione del principio di immutabilità del giudice a norma degli artt. 525 e 179, secondo comma, cod. proc. pen., norme applicabili in forza del rinvio operato dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)