Sez. 2, Sentenza n. 6827 del 16/11/1983 (Rv. 431508 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - CLAUSOLA DI STILE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - CLAUSOLA DI STILE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono avere previsto la risoluzione del contratto come conseguenza dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, mentre costituisce clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto nulla aggiungendo tale clausola alle norme generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ. ove, pertanto, le parti abbiano convenuto la clausola risolutiva espressa con riferimento a determinate obbligazioni, il successivo generico riferimento a tutte le altre obbligazioni contrattuali non è idoneo a far venir meno quella qualifica, non rivelando tale riferimento di per sè solo la comune intenzione delle parti di negare valore e significato alla precedente sua specificazione. (V 5990/81, mass n 416776; (V 4978/79, mass n 401634).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)