Sez. 2, Sentenza n. 1372 del 05/05/1972 (Rv. 357944 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONI SUFFICIENTI - OMESSA INDICAZIONE DELLA SOMMA DEPOSITATA - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONI SUFFICIENTI - OMESSA INDICAZIONE DELLA SOMMA DEPOSITATA - IRRILEVANZA.*
La norma, contenuta nell'art 366 cod proc civ, nel prescrivere, sotto pena di inammissibilita del ricorso, l'indicazione, nell'atto, degli estremi della quietanza del deposito per il caso di soccombenza, ha lo scopo di consentire alla parte, nei cui confronti il gravame e proposto, di controllare l'adempimento, ad opera del ricorrente, dell'Obbligo fiscale imposto dal precedente art 364. Tale finalita del disposto legislativo e senz'altro raggiunta, allorche nel ricorso siano indicati l'ufficio, che ha rilasciato la quietanza, nonche la relativa data, bastando tali elementi al destinatario dell'atto per eseguire il predetto controllo, che non viene affatto intralciato dall'omessa indicazione della somma di danaro depositata; onde non puo da tale omissione derivare la inammissibilita della impugnazione. (Conf 1040'69, mass n 339511; 561'67, mass n 326524).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)