Sez. 3, Sentenza n. 1040 del 29/03/1969 (Rv. 339511 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E DELLA DATA DELLA BOLLETTA- SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E DELLA DATA DELLA BOLLETTA- SUFFICIENZA.*
La norma, contenuta nell'art. 366 cod. proc. civ., nel prescrivere, sotto pena dell'inammissibilita del ricorso, l'indicazione, nell'atto, degli estremi della quietanza del deposito per il caso di soccombenza, ha lo scopo di consentire alla parte, nei cui confronti il gravame e proposto, di controllare l'adempimento, ad opera del ricorrente, dell'Obbligo fiscale impostogli dal precedente art. 364. Tale facolta del disposto legislativo e senz'altro raggiunta allorche, nel ricorso siano indicati l'ufficio, che ha rilasciato la quietanza, nonche la relativa data, bastando tali elementi al destinatario dell'atto per eseguire il predetto controllo, che non viene affatto intralciato dall'omessa indicazione della somma di danaro depositata onde non puo da tale omissione derivare l'inammissibilita dell'impugnazione. (Conf. 561-67, massima n. 326524).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)