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Sez. 2, Sentenza n. 2334 del 01/03/1995 (Rv. 490811 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA | Onere probatorio dell'attore - C.d. "probatio" diabolica - Limiti - Contenuto.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490811-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA

Il rigoroso onere probatorio di norma gravante sul soggetto che agisce in rivendicazione può essere assolto con la deduzione e la dimostrazione, da parte sua, o dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore. Il giudice, però, non può valorizzare ai fini della prova della proprietà il godimento del bene da parte del rivendicatore, qualora lo stesso non abbia allegato l'usucapione quale titolo d'acquisto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)