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Sez. 2, Sentenza n. 7509 del 30/03/2006 (Rv. 586888 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE | Atti idonei - Domanda giudiziale - Condizioni - Pretesa incompatibile con l'altrui possesso - Necessità - Domanda proposta ai sensi dell'art.938 cod. civ. - Idoneità interruttiva - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586888-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE

A mente dell'art.2943, primo comma, cod. civ., richiamato dall'art.1165 cod. civ. in tema di usucapione, la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva del decorso del termine utile per usucapire, qualora sia diretta a far valere una pretesa incompatibile con gli effetti derivanti dal trascorrere del termine; pertanto, tale effetto non è prodotto dalla domanda con cui il proprietario del suolo chieda, ai sensi dell'art.938 cod. civ., il pagamento del doppio del valore del terreno occupato in buona fede dalla costruzione eretta sul fondo attiguo, in quanto è diretta a dismettere il bene, non già a recuperarne il possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)