Sez. 2, Sentenza n. 14733 del 14/11/2000 (Rv. 541664 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE | Atti di disposizione del diritto di proprietà da parte del titolare di esso - Idoneità ad interrompere il decorso del tempo utile ad usucapire - Esclusione - Conflitto fra aggiudicatario dell'immobile in sede di esecuzione forzata ed acquirente per usucapione.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE
Per il disposto dell'art. 1165 cod. civ. l'applicabilità alla prescrizione acquisitiva delle disposizioni relative alla sospensione ed alla interruzione della prescrizione estintiva ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell'istituto. Ne discende che ai fini dell'interruzione del decorso del termine utile per l'usucapione sono inidonei quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titoli notificati o comunicati. Pertanto nessuna rilevanza possono assumere ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione gli atti di costituzione di ipoteche compiuti dal proprietario del bene, non comportando questi alcun trasferimento dello "ius possessionis" che il possessore continua ad esercitare, né può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione promosso dai creditori nei confronti del proprietario del bene, restando escluso che il decreto di aggiudicazione emesso in questa sede possa prevalere sull'usucapione maturata in favore del possessore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1167, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)