Sez. 1, Sentenza n. 3358 del 09/10/1976 (Rv. 382151 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - DECRETO DI RICONOSCIMENTO DI UN DIRITTO DI PRELAZIONE SULLA BASE DI UNA MERA INTERPRETAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RECLAMABILITA DINANZI AL TRIBUNALE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - DECRETO DI RICONOSCIMENTO DI UN DIRITTO DI PRELAZIONE SULLA BASE DI UNA MERA INTERPRETAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RECLAMABILITA DINANZI AL TRIBUNALE.*
Il decreto con il quale il giudice delegato del fallimento, in Sede di approvazione del progetto di ripartizione dell'attivo, riconosce un diritto di prelazione, sulla base di una mera interpretazione delle risultanze dello stato passivo, non configura modificazione dello stato passivo medesimo, ne ammissione tardiva di crediti privilegiati. Detto provvedimento, pertanto, rientra nell'ambito della previsione di cui all'art 110 terzo comma della legge fallimentare, ed e suscettibile di reclamo davanti al tribunale, ai sensi dell'art 26 della citata legge. (V 783/74, mass n 368652).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)