Sez. T, Ordinanza n. 33293 del 19/12/2025 (Rv. 677459-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cessione del credito per il rimborso INVIM - Disciplina applicabile - Conseguenze - Opponibilità all'amministrazione finanziaria - Condizioni - Legittimazione del cessionario a proporre il giudizio di ottemperanza - Sussistenza. TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RIMBORSI - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La cessione del credito per il rimborso dell'INVIM decennale non è soggetta alla disciplina speciale di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923, all'art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 1 del d.m. n. 384 del 1997, ma a quella ordinaria ex artt. 1260 ss. c.c., con la conseguenza che l'opponibilità della cessione all'amministrazione finanziaria é subordinata alla relativa notificazione o accettazione ex art. 1264 c.c. e che il cessionario, quale avente causa ex art. 2909 c.c., è legittimato a proporre, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudizio di ottemperanza del giudicato formatosi in capo al cedente sul credito per il rimborso del tributo.
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis, Decr. Minist. Finanze 30/09/1997 num. 384 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)