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Sez. 2, Sentenza n. 7228 del 06/08/1997 (Rv. 506455 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Sollevata dal convenuto in giudizio per il pagamento della merce compravenduta - Deduzione di vizi o mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata - Inclusione.
Stato
decisa il 1997-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506455-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

La parte evocata in giudizio per il pagamento della merce ad essa venduta può limitarsi ad eccepire nell'ambito del potere di autotutela di cui all'art. 1460 cod. civ., al fine di ottenere il rigetto della pretesa avversaria, l'inesatto adempimento della parte vincitrice in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esso compreso quindi il fatto che la cosa consegnata in esecuzione del contratto fosse affetta da vizi o da mancanza di qualità essenziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)