Sez. 2, Sentenza n. 9517 del 01/07/2002 (Rv. 555472 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Sollevata dal convenuto in giudizio per il pagamento della prestazione resale - Effetti - Eccepibilità - a Fronte di qualunque ipotesi, anche parziale, di inadempimento - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (ad esempio, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita), ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)