Sez. L, Sentenza n. 508 del 29/01/1985 (Rv. 438716 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO CONTENENTE LA SPECIFICA INDICAZIONE DELLE ATTITUDINI LAVORATIVE DEL SOGGETTO DA ASSUMERE - AVVIAMENTO DI UN LAVORATORE INQUADRABILE IN UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 2095 COD. CIV. - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO CONTENENTE LA SPECIFICA INDICAZIONE DELLE ATTITUDINI LAVORATIVE DEL SOGGETTO DA ASSUMERE - AVVIAMENTO DI UN LAVORATORE INQUADRABILE IN UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 2095 COD. CIV. - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE.*
Nel sistema delle assunzioni obbligatorie previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel disporre l'avviamento al lavoro dello invalido od assimilato e tenuto, ove il datore di lavoro abbia fatto specifico riferimento alle attitudini lavorative del soggetto da assumere, soltanto ad individuare in quale delle due fondamentali categorie professionali (impiegatizia ed operaia) previste dall'art. 2095 cod. civ. tali attitudini siano rapportabili, e a provvedere, quindi, in conformità per il relativo avviamento, senza necessità di procedere ad ulteriori distinzioni. Ne derivano: a) l'illegittimità del rifiuto del datore di lavoro di assumere l'invalido od assimilato, a lui avviato, le cui attitudini lavorative, recepite negli elenchi, rientrino nella generale categoria professionale (degli impiegati o degli operai) indicata nella richiesta; b) il corrispondente diritto dell'assunto a svolgere attività afferente alla categoria professionale (impiegatizia od operaia) cui siano riconducibili le sue attitudini, salva la concreta specificazione della qualifica e delle mansioni in Sede di conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro. (Conf 1199/81, mass n 411765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)