Sez. L, Sentenza n. 3992 del 02/07/1985 (Rv. 441513 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA FATTA DAL DATORE DI LAVORO CON RIFERIMENTO AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 2095 COD. CIV. - AVVIAMENTO DI PERSONALE DI DIVERSA CATEGORIA - RIFIUTO DI ASSUNZIONE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA FATTA DAL DATORE DI LAVORO CON RIFERIMENTO AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 2095 COD. CIV. - AVVIAMENTO DI PERSONALE DI DIVERSA CATEGORIA - RIFIUTO DI ASSUNZIONE - LEGITTIMITÀ.*
L'atto di avviamento al lavoro disposto dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assunzione obbligatoria dei soggetti appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482 del 1968 - atto che presuppone come requisito di legittimità la previa richiesta del datore di lavoro - deve tener conto delle due fondamentali categorie professionali in cui si suddividono i lavoratori subordinati, quella degli operai e quella degli impiegati, in modo che vi sia corrispondenza tra la categoria alla quale si riferisce la richiesta e quella rivestita dal soggetto da assumere, salva la precisazione - demandata alle parti in Sede di concreta stipulazione del contratto individuale di lavoro - delle specifiche mansioni assegnate al lavoratore e della correlativa particolare qualifica rientrante in una delle due più ampie categorie predette. Pertanto legittimamente il datore di lavoro, che abbia chiesto l'avvio di personale protetto di una determinata categoria (impiegatizia od operaia), rifiuta di assumere personale della diversa categoria che gli sia stato avviato dall'U.P.l.m.o. Per l'assunzione obbligatoria. (Conf 508/85, mass n 438716; (Conf 3910/83, mass n 428836; (Conf 1199/81, mass n 411765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)