Sez. 6, Sentenza n. 42790 del 10/10/2007 Ud. (dep. 20/11/2007) Rv. 238088 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Elemento materiale - Compimento di un solo atto tipico di una professione - Sufficienza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Per integrare il reato di esercizio abusivo della professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale - in considerazione della episodicità della condotta contestata - era stato assolto l'imputato per esercizio arbitrario della professione di ragioniere, sul rilevo che il giudice di merito non aveva verificato la natura della prestazione effettuata dall'imputato e la sua eventuale inquadrabilità tra gli atti «propri» della suddetta professione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1068 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)