Sez. 6, Sentenza n. 49 del 08/10/2002 Ud. (dep. 08/01/2003) Rv. 223215 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Ragioniere commercialista - Attività rilevanti ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.348 cod. pen. - Limitazione alle sole attività tipiche o riservate - Sussistenza - Esclusione - Condizioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.348 cod. pen.(abusivo esercizio di una professione), sono atti rilevanti non solo quelli riservati, in via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione, c.d. atti tipici della professione, ma anche quelli c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo. Ne consegue che le attività contenute nella seconda parte della previsione di cui all'art.1 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n.1068 (che disciplina l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) che sono tipiche, e cioè riservate solo ai ragionieri e periti commerciali, non sono le sole rilevanti ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.348 cod. pen., in quanto esse comprendono anche quelle "relativamente libere", previste nella prima parte del succitato art.1 D.P.R. n.1068 del 1953, le quali integrano, comunque, l'esercizio della professione se poste in essere in modo continuativo, sistematico, organizzato e presentate all'esterno come provenienti da professionista, qualificato tecnicamente e moralmente, e richiedono pertanto l'iscrizione nell'albo professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1068 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)