Sez. L, Sentenza n. 4151 del 09/12/1974 (Rv. 372794 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Considerato che nell'attuale sistema normativo, sia contrattuale collettivo che legale, dell'istituto del licenziamento - il quale, invertendo il sistema precedente (fondato sul principio del recesso ad nutum, di cui all'art 2118 cod civ), ha consentito il potere di recesso del datore di lavoro limitatamente all'ipotesi di sussistenza di fattispecie tipiche qualificate dal motivo - e la sussistenza di uno dei motivi tipici del recesso a comportare l'inesistenza del fatto costitutivo (illegittimita del licenziamento) della pretesa del lavoratore e non la procedura sindacale in concreto utilizzata (salvo, ben S'intende, che questa siasi conclusa con un accordo sindacale vincolante per le parti del rapporto individuale) ne la sola motivazione espressa dall'imprenditore; l'accertamento suddetto suppone ed esige che il datore di lavoro, il quale assuma trattarsi di licenziamento collettivo, ne dia la prova nei sensi suindicati.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)