Sez. L, Sentenza n. 4307 del 25/09/1978 (Rv. 393974 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - INAPPLICABILITA - PRESUPPOSTO - ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE CONCILIATIVE PREVISTE DALLE NORME COLLETTIVE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - INAPPLICABILITA - PRESUPPOSTO - ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE CONCILIATIVE PREVISTE DALLE NORME COLLETTIVE.*
L'esclusione dell'applicazione della legge n 604 del 1966 ai licenziamenti collettivi per riduzione di personale presuppone necessariamente che, quale che ne sia stato l'esito, abbiano avuto luogo le procedure conciliative previste dalle norme collettive, mancando le quali il licenziamento deve essere considerato in ogni caso di natura individuale. (V 4151/74, mass n 372794; (V 4081/74, mass n 372698).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)