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Sez. L, Sentenza n. 1660 del 26/02/1985 (Rv. 439634 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE - PREVIA COMUNICAZIONE DELL'AMMONTARE DEL PREMIO - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439634-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE - PREVIA COMUNICAZIONE DELL'AMMONTARE DEL PREMIO - MODALITÀ.*

Il pagamento del premio di Assicurazione all'Inail, che, a norma dell'art. 45 del T.U. N. 1124 del 1965 deve comunque esser fatto dal datore di lavoro il quale promuova ricorso avverso il provvedimento dell'istituto riguardante le tariffe applicabili, presuppone la previa comunicazione, da parte dell'istituto medesimo, dell'ammontare del premio dovuto (art. 44 T.U. Citato); comunicazione diretta a costituire in mora il debitore, che può essere validamente sostituita da altro atto amministrativo idoneo, per il suo contenuto intrinseco, ad assolvere alla medesima funzione conoscitiva, quale l'ingiunzione di pagamento emessa a norma del R.d. 14 aprile 1910 n. 639. (V 2734/80, mass n 406501).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)