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Sez. L, Sentenza n. 2734 del 24/04/1980 (Rv. 406501 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIFFERENZE DI PREMIO RISULTANTI DOVUTE A SEGUITO DEGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406501-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIFFERENZE DI PREMIO RISULTANTI DOVUTE A SEGUITO DEGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

In tema di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine annuale di prescrizione delle differenze di premio risultanti dovute all'Inail a seguito degli accertamenti ispettivi compiuti dall'ispettorato del lavoro decorre, a norma degli artt 44 e 112 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, non gia dalla data in cui i contributi assicurativi sarebbero stati dovuti originariamente bensi dalla scadenza di dieci giorni dalla data di comunicazione al datore di lavoro delle differenze predette. Tale comunicazione, poi, non puo identificarsi con la Determinazione dell'Obbligo reso noto al datore di lavoro medesimo e risultante dagli accertamenti ispettivi, recanti tutti gli estremi per la liquidazione del debito per contributi e penali, giacche il secondo comma dell'art 44 citato distingue nettamente tra la comunicazione dell'istituto assicuratore e gli accertamenti ispettivi in seguito ai quali la comunicazione stessa deve essere fatta, facendo decorrere l'inizio del termine prescrizionale dalla seconda e non gia dai primi.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)