Sez. 1, Sentenza n. 11627 del 14/07/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156505 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA - CARATTERI - SPICCATA POTENZIALITÀ OFFENSIVA - FATTISPECIE.*
ARMI - ARMI DA GUERRA - CARATTERI - SPICCATA POTENZIALITÀ OFFENSIVA - FATTISPECIE.*
Ai fini della Determinazione della natura di armi da guerra, è essenziale che l'arma abbia una spiccata potenzialità di offesa che la renda idonea ad un'eventuale destinazione al moderno armamento delle forze armate nazionali ed estere. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, è stato ritenuto che una pistola beretta cal. 9 dovesse considerarsi, per le sue caratteristiche balistiche, arma da guerra, disattendendosi così la tesi difensiva relativa alla denunciata violazione dell'art. 2 della legge n. 895 del 1967). (Conf mass n 140174; (Conf mass n 141817; (Conf mass n 141835; (Conf mass n 150738).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)