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Sez. 1, Sentenza n. 9524 del 13/05/1981 Ud. (dep. 29/10/1981) Rv. 150738 - 01

ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA BERETTA CALIBRO 9 CORTO - È ARMA DA GUERRA - SOSTITUZIONE DELLA CANNA CON ALTRA - IRRILEVANZA - ESCLUSIONE DELLA PISTOLA DAL D.M. SULLE ARMI COMUNI DA SPARO - RILEVANZA DELL'ESCLUSIONE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELL'ARMA.*
Stato
decisa il 1981-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150738-01

ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA BERETTA CALIBRO 9 CORTO - È ARMA DA GUERRA - SOSTITUZIONE DELLA CANNA CON ALTRA - IRRILEVANZA - ESCLUSIONE DELLA PISTOLA DAL D.M. SULLE ARMI COMUNI DA SPARO - RILEVANZA DELL'ESCLUSIONE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELL'ARMA.*

La pistola "beretta calibro 9 corto", al pari di quella "calibro 9 lungo", deve considerarsi arma da guerra, ai sensi dell'art. 1 primo comma legge 18 aprile 1975 n. 110, per la sua spiccata potenzialità di offesa e perché è stata e può essere destinata al moderno armamento delle truppe nazionali ed estere per l'impiego bellico. Nè, ai fini di una sua esclusione da tale qualifica, rileva che ne sia stata sostituita la canna, ben potendo essere restituita alla sua struttura e alla sua originaria efficienza. Rileva, invece, che di essa, sia nel modello 84 sia nel modello 934, sia stata - con decreto ministeriale - rifiutata la iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. (giurisprudenza consolidata: da ultimo V. Mass. 148846 anno 1981).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)