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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24118 del 25/11/2015 (Rv. 637582 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Revoca - Liquidazione della maggiore imposta - Termine - Proroga ex art. 11 della legge n. 289 del 2002 - Applicabilità - Violazione successiva alla scadenza del termine per la presentazione del condono - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637582-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro ex art. 11, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in caso di omessa presentazione o inefficacia dell'istanza di condono, è applicabile anche alla definizione delle violazioni riguardanti le connesse agevolazioni tributarie a condizione che, al momento in cui si è verificato l'evento determinante la revoca del beneficio fiscale, non fosse già spirato il termine per proporre domanda di condono, atteso che, se entro tale data non c'è alcuna violazione, difettano i presupposti giuridici del condono e della conseguente proroga di cui al citato art. 11. (Principio enunciato in un caso di perdita dei benefici fiscali ex art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, conseguente alla vendita dell'area compresa in un piano particolareggiato, senza previo adempimento dell'obbligo di edificare).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 11, Legge 24/06/2003 num. 143 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 46 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 34, Decreto Legge 24/12/2003 num. 355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)