Sez. 5, Sentenza n. 13342 del 28/06/2016 (Rv. 640153 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Acquisto prima casa - Revoca dell'agevolazione - Liquidazione della maggiore imposta - Termine - Disciplina dell'art. 11 della l. n. 289 del 2002 - Sospensione e proroga - Applicazione - Scadenza del termine per il trasferimento della residenza in epoca successiva a quello per la presentazione dell'istanza di condono - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di perdita dell'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, per l'omesso trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l'immobile, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l'irrogazione delle relative sanzioni è soggetto alla sospensione prevista dall'art. 11, comma 1, della l. n. 289 del 2002, sicché è prorogato di due anni, restando privo di rilievo la circostanza che il termine per la presentazione dell'istanza di definizione in via breve scada in data anteriore a quello fissato per il trasferimento della residenza, atteso che, ai fini dell'astratta definibilità del rapporto d'imposta è essenziale unicamente l'intervenuta o omessa registrazione entro il 30 settembre 2003, mentre è ininfluente la non ancora maturata perdita del beneficio fiscale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 11 com. 1, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 46 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)