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Sez. 2, Sentenza n. 8537 del 19/10/1994 (Rv. 488159 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - RISOLUZIONE - TERMINI DELL'AZIONE (DECADENZA E PRESCRIZIONE) | Vizio redibitorio - Inidoneità all'uso e appartenenza ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto - Differenze - Tutela - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488159-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - RISOLUZIONE - TERMINI DELL'AZIONE (DECADENZA E PRESCRIZIONE)

Il vizio redibitorio, di cui all'art. 1490 cod. civ., riguarda le imperfezioni inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione ed, in genere, ogni altra imperfezione o alterazione della cosa; l'inidoneità, invece, della stessa all'uso cui era destinata e la sua appartenenza ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto configura consegna di "aliud pro alio", tutelabile mediante l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione, di cui all'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione ai quali sono soggette le azioni degli artt. 1490 e 1497 cod. civ.. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio enunciato, ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale aveva ritenuto inidoneo all'uso per il quale era stato acquistato un "portatutto" privo di vizi di costruzione, però non adattabile all'autovettura dell'acquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)