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Sez. 2, Sentenza n. 13925 del 25/09/2002 (Rv. 557573 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE | Garanzia per vizi della cosa venduta - Vizio redibitorio - Differenze - Conseguenze in relazione alle rispettive azioni - Qualificazione giuridica dell'azione "ex officio" - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557573-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE

Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso od ad una specie diversa da quella pattuita; si ha invece consegna di "aliud pro alio" che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art.1453 cod.civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art 1495 cod. cit., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta. La qualificazione giuridica delle relative questioni dedotte in giudizio può essere operata anche d'ufficio dal giudice, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)