Sez. U, Sentenza n. 669 del 20/01/1992 (Rv. 475396 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione tributaria centrale - Decisione del ricorso - In genere | Ricorso per cassazione - Termine breve - Decorrenza - Notificazione della sentenza - Modalità - Mancata notificazione - Operatività del termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ..
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione tributaria centrale - Decisione del ricorso - In genere
Con riguardo ai termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale, trovano integrale applicazione le ordinarie regole del codice di rito, e, pertanto, al fine del decorso del termine breve di sessanta giorni, si rende necessaria, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., la notificazione dell'intera pronuncia (da effettuarsi, ove destinataria sia l'Amministrazione delle finanze, presso l'Avvocatura generale dello Stato, a norma degli artt. 11 e 18 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 e successive modificazioni), mentre, in difetto, resta operante il termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 18, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 103 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)