Sez. T, Sentenza n. 13338 del 19/05/2025 (Rv. 675060-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso IVA di rivalsa indebitamente pagata - Cessionario - Legittimazione all'istanza di rimborso - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso dell'IVA di rivalsa indebitamente pagata, deve escludersi in capo al cessionario del bene o servizio la legittimazione all'istanza di rimborso, posto che egli non vanta una relazione diretta con il fisco ma unicamente nei confronti del cedente per l'IVA di rivalsa, rispetto al quale deve, eventualmente, esercitare un'azione di ripetizione d'indebito di natura civilistica per le somme versate in eccesso a titolo di rivalsa; a tale principio fanno eccezione i casi, riconosciuti a livello unionale, in cui l'azione di indebito versamento di imposta in contrasto con il diritto dell'Unione nei confronti del fornitore sia in astratto esperibile e risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore, ma anche quando l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario, pur se egli aveva provveduto a versare l'IVA direttamente all'Erario attraverso il meccanismo del c.d. split payment di cui all'art. 17 ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972).
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 ter com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)