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Sez. 1, Sentenza n. 8276 del 02/02/1995 Ud. (dep. 22/07/1995) Rv. 202462 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Cognizione della Corte di Cassazione | Questione che non sarebbe stato possibile dedurre in appello - Proponibilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202462-01

Impugnazioni - Cassazione - Cognizione della Corte di Cassazione

Il secondo comma dell'art. 609, ultima parte, del vigente codice di rito conferisce alla Corte di Cassazione la facoltà di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello, la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente; tale facoltà si riferisce a nuove questioni di diritto che sorgano per "ius superveniens" ovvero per circostanze - non emerse prima - che abbiano un'indubbia valenza di legittimità sul piano della congruità della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)